From: Subject: Dlgs 150/09 Date: Tue, 13 Apr 2010 15:22:32 +0200 MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/html; charset="Windows-1252" Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Location: http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/09150dl.htm X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V6.00.2900.5579 Dlgs 150/09

Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150   =    =20        

"Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in = materia di=20 ottimizzazione della produttivit=E0 del lavoro pubblico e di efficienza = e=20 trasparenza delle pubbliche amministrazioni. (09G0164)"

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 = ottobre 2009,=20 n. 254 - Supplemento Ordinario n. 197


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 76, 87, 92, 95 e 117 della = Costituzione;

Vista la legge 4 marzo 2009, n. 15, recante delega al = Governo=20 finalizzata all'ottimizzazione della produttivit=E0 del lavoro pubblico = e alla=20 efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, nonche' = disposizioni=20 integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale = dell'economia e del=20 lavoro e alla Corte dei conti;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, = recante=20 riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e=20 valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivit=E0 = svolta dalle=20 amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo = 1997,=20 n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, = recante=20 riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della = legge 15=20 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, = recante=20 ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma = dell'articolo=20 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, = recante: norme=20 generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle = amministrazioni=20 pubbliche, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, = recante codice=20 in materia di protezione dei dati personali, e successive = modificazioni;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, = recante codice=20 dell'amministrazione digitale, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, = recante=20 codice delle pari opportunit=E0 tra uomo e donna, a norma dell'articolo = 6 della=20 legge 28 novembre 2005, n. 246;

Vista la direttiva dei Ministri per le riforme e le = innovazioni=20 nella pubblica amministrazione e per le pari opportunit=E0 del 23 maggio = 2007,=20 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.173 del 27 luglio 2007, = recante=20 misure per attuare la parit=E0 e le pari opportunit=E0 tra uomini e = donne nelle=20 amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, = convertito, con=20 modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei = Ministri,=20 adottata nella riunione dell'8 maggio 2009;

Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui = all'articolo=20 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, relativamente = all'attuazione=20 delle disposizioni di cui agli articoli 3, comma 2, lettera a), = 4, 5 e 6,=20 della citata legge n. 15 del 2009, salvo che sull'articolo 60, comma 1, = lettera=20 b), nonche' il parere della medesima Conferenza relativamente=20 all'attuazione delle restanti disposizioni della medesima legge n. 15 = del 2009=20 nella seduta del 29 luglio 2009;

Rilevato, in ordine al predetto articolo 60, comma 1, = lettera=20 b), del decreto, che gli enti territoriali chiedevano di = prevedere che la=20 determinazione delle risorse per gli incrementi retributivi destinati al = rinnovo=20 dei contratti collettivi nazionali delle amministrazioni regionali, = locali e=20 degli enti del Servizio sanitario nazionale avvenga previa concertazione = con le=20 proprie rappresentanze;

Considerato che il Governo ritiene di non poter = accogliere tale=20 richiesta, vertendosi in tema di misure di coordinamento della finanza = pubblica=20 tipicamente riconducibili alle competenze dello Stato, e che la = previsione della=20 previa consultazione con le rappresentanze istituzionali del sistema = delle=20 autonomie garantisce, comunque, il rispetto del principio della leale=20 collaborazione ed il coinvolgimento degli enti territoriali nella = concreta=20 determinazione delle risorse da impegnare per il rinnovo dei = contratti;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni = parlamentari della=20 Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, = adottata nella=20 riunione del 9 ottobre 2009;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica = amministrazione e=20 l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle = finanze;

 

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

 

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Oggetto e finalit=E0

1. In attuazione degli articoli da 2 a 7 della legge 4 marzo 2009, n. = 15, le=20 disposizioni del presente decreto recano una riforma organica della = disciplina=20 del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, = di cui=20 all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,=20 intervenendo in particolare in materia di contrattazione collettiva, di=20 valutazione delle strutture e del personale delle amministrazioni = pubbliche, di=20 valorizzazione del merito, di promozione delle pari opportunit=E0, di = dirigenza=20 pubblica e di responsabilit=E0 disciplinare. Fermo quanto previsto = dall'articolo 3=20 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recano altres=EC norme di = raccordo=20 per armonizzare con la nuova disciplina i procedimenti negoziali, di=20 contrattazione e di concertazione di cui all'articolo 112 del decreto = del=20 Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e ai decreti = legislativi 12=20 maggio 1995, n. 195, 19 maggio 2000, n. 139, 13 ottobre 2005, n. 217, e = 15=20 febbraio 2006, n. 63.

2. Le disposizioni del presente decreto assicurano una migliore=20 organizzazione del lavoro, il rispetto degli ambiti riservati = rispettivamente=20 alla legge e alla contrattazione collettiva, elevati standard = qualitativi ed=20 economici delle funzioni e dei servizi, l'incentivazione della qualit=E0 = della=20 prestazione lavorativa, la selettivit=E0 e la concorsualit=E0 nelle = progressioni di=20 carriera, il riconoscimento di meriti e demeriti, la selettivit=E0 e la=20 valorizzazione delle capacit=E0 e dei risultati ai fini degli incarichi=20 dirigenziali, il rafforzamento dell'autonomia, dei poteri e della = responsabilit=E0=20 della dirigenza, l'incremento dell'efficienza del lavoro pubblico ed il=20 contrasto alla scarsa produttivit=E0 e all'assenteismo, nonche' la = trasparenza=20 dell'operato delle amministrazioni pubbliche anche a garanzia della = legalit=E0.=20

TITOLO II

MISURAZIONE, VALUTAZIONE  E TRASPARENZA DELLA = PERFORMANCE=20

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 2.

Oggetto e finalit=E0

1. Le disposizioni contenute nel presente Titolo disciplinano il = sistema di=20 valutazione delle strutture e dei dipendenti delle amministrazioni = pubbliche il=20 cui rapporto di lavoro e' disciplinato dall'articolo 2, comma 2, del = decreto=20 legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di assicurare elevati = standard=20 qualitativi ed economici del servizio tramite la valorizzazione dei = risultati e=20 della performance organizzativa e individuale.

Art. 3.

Principi generali

1. La misurazione e la valutazione della performance sono volte al=20 miglioramento della qualit=E0 dei servizi offerti dalle amministrazioni = pubbliche,=20 nonche' alla crescita delle competenze professionali, attraverso la=20 valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati = perseguiti=20 dai singoli e dalle unit=E0 organizzative in un quadro di pari = opportunit=E0 di=20 diritti e doveri, trasparenza dei risultati delle amministrazioni = pubbliche e=20 delle risorse impiegate per il loro perseguimento.

2. Ogni amministrazione pubblica e' tenuta a misurare ed a valutare = la=20 performance con riferimento all'amministrazione nel suo complesso, alle = unit=E0=20 organizzative o aree di responsabilit=E0 in cui si articola e ai singoli = dipendenti, secondo modalit=E0 conformi alle direttive impartite dalla = Commissione=20 di cui all'articolo 13.

3. Le amministrazioni pubbliche adottano modalit=E0 e strumenti di=20 comunicazione che garantiscono la massima trasparenza delle informazioni = concernenti le misurazioni e le valutazioni della performance.

4. Le amministrazioni pubbliche adottano metodi e strumenti idonei a=20 misurare, valutare e premiare la performance individuale e quella = organizzativa,=20 secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse = del=20 destinatario dei servizi e degli interventi.

5. Il rispetto delle disposizioni del presente Titolo e' condizione=20 necessaria per l'erogazione di premi legati al merito ed alla = performance.

6. Fermo quanto previsto dall'articolo 13, dall'applicazione delle=20 disposizioni del presente Titolo non devono derivare nuovi o maggiori = oneri per=20 la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate utilizzano a tale = fine le=20 risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione = vigente.=20

CAPO II

Il ciclo di gestione della performance

Art. 4.

Ciclo di gestione della performance

1. Ai fini dell'attuazione dei principi generali di cui all'articolo = 3, le=20 amministrazioni pubbliche sviluppano, in maniera coerente con i = contenuti e con=20 il ciclo della programmazione finanziaria e del bilancio, il ciclo di = gestione=20 della performance.

2. Il ciclo di gestione della performance si articola nelle seguenti=20 fasi:

    a) definizione e assegnazione degli = obiettivi che=20 si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei = rispettivi=20 indicatori;

    b) collegamento tra gli obiettivi e = l'allocazione=20 delle risorse;

    c) monitoraggio in corso di esercizio e = attivazione=20 di eventuali interventi correttivi;

    d) misurazione e valutazione della = performance,=20 organizzativa e individuale;

    e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo = criteri=20 di valorizzazione del merito;

    f) rendicontazione dei risultati agli = organi di=20 indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, = nonche' ai=20 competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli = utenti e=20 ai destinatari dei servizi.

Art. 5.

Obiettivi e indicatori

1. Gli obiettivi sono programmati su base triennale e definiti, prima = dell'inizio del rispettivo esercizio, dagli organi di indirizzo=20 politico-amministrativo, sentiti i vertici dell'amministrazione che a = loro volta=20 consultano i dirigenti o i responsabili delle unit=E0 organizzative. Gli = obiettivi=20 sono definiti in coerenza con quelli di bilancio indicati nei documenti=20 programmatici di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive=20 modificazioni, e il loro conseguimento costituisce condizione per = l'erogazione=20 degli incentivi previsti dalla contrattazione integrativa.

2. Gli obiettivi sono:

    a) rilevanti e pertinenti rispetto ai = bisogni della=20 collettivit=E0, alla missione istituzionale, alle priorit=E0 politiche = ed alle=20 strategie dell'amministrazione;

    b) specifici e misurabili in termini = concreti e=20 chiari;

    c) tali da determinare un significativo=20 miglioramento della qualit=E0 dei servizi erogati e degli = interventi;

    d) riferibili ad un arco temporale = determinato, di=20 norma corrispondente ad un anno;

    e) commisurati ai valori di riferimento = derivanti=20 da standard definiti a livello nazionale e internazionale, nonche' da=20 comparazioni con amministrazioni omologhe;

    f) confrontabili con le tendenze della = produttivit=E0=20 dell'amministrazione con riferimento, ove possibile, almeno al triennio=20 precedente;

    g) correlati alla quantit=E0 e alla = qualit=E0 delle=20 risorse disponibili.

Art. 6.

Monitoraggio della performance

1. Gli organi di indirizzo politico amministrativo, con il supporto = dei=20 dirigenti, verificano l'andamento delle performance rispetto agli = obiettivi di=20 cui all'articolo 5 durante il periodo di riferimento e propongono, ove=20 necessario, interventi correttivi in corso di esercizio.

2. Ai fini di cui al comma 1, gli organi di indirizzo politico = amministrativo=20 si avvalgono delle risultanze dei sistemi di controllo di gestione = presenti=20 nell'amministrazione.

Art. 7.

Sistema di misurazione e valutazione della = performance=20

1. Le amministrazioni pubbliche valutano annualmente la performance=20 organizzativa e individuale. A tale fine adottano con apposito = provvedimento il=20 Sistema di misurazione e valutazione della performance.

2. La funzione di misurazione e valutazione delle performance e' = svolta:

    a) dagli Organismi indipendenti di = valutazione=20 della performance di cui all'articolo 14, cui compete la misurazione e=20 valutazione della performance di ciascuna struttura amministrativa nel = suo=20 complesso, nonche' la proposta di valutazione annuale dei dirigenti di = vertice=20 ai sensi del comma 4, lettera e), del medesimo articolo;

    b) dalla Commissione di cui all'articolo 13 = ai=20 sensi del comma 6 del medesimo articolo;

    c) dai dirigenti di ciascuna = amministrazione,=20 secondo quanto previsto agli articoli 16 e 17, comma 1, lettera = e-bis),=20 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificati dagli = articoli 38=20 e 39 del presente decreto.

3. Il Sistema di misurazione e valutazione della performance, di cui = al comma=20 1, individua, secondo le direttive adottate dalla Commissione di cui=20 all'articolo 13, secondo quanto stabilito dal comma 2 del medesimo = articolo:

    a) le fasi, i tempi, le modalit=E0, i = soggetti e le=20 responsabilit=E0 del processo di misurazione e valutazione della = performance, in=20 conformit=E0 alle disposizioni del presente decreto;

    b) le procedure di conciliazione relative=20 all'applicazione del sistema di misurazione e valutazione della = performance;

    c) le modalit=E0 di raccordo e di = integrazione con i=20 sistemi di controllo esistenti;

    d) le modalit=E0 di raccordo e integrazione = con i=20 documenti di programmazione finanziaria e di bilancio.

Art. 8.

Ambiti di misurazione e valutazione della = performance=20 organizzativa

1. Il Sistema di misurazione e valutazione della performance = organizzativa=20 concerne:

    a) l'attuazione delle politiche attivate = sulla=20 soddisfazione finale dei bisogni della collettivit=E0;

    b) l'attuazione di piani e programmi, = ovvero la=20 misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel = rispetto delle=20 fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi = definiti,=20 del livello previsto di assorbimento delle risorse;

    c) la rilevazione del grado di = soddisfazione dei=20 destinatari delle attivit=E0 e dei servizi anche attraverso modalit=E0=20 interattive;

    d) la modernizzazione e il miglioramento=20 qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e la = capacit=E0=20 di attuazione di piani e programmi;

    e) lo sviluppo qualitativo e quantitativo = delle=20 relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i = destinatari=20 dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e=20 collaborazione;

    f) l'efficienza nell'impiego delle risorse, = con=20 particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, = nonche'=20 all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi;

    g) la qualit=E0 e la quantit=E0 delle = prestazioni e dei=20 servizi erogati;

    h) il raggiungimento degli obiettivi di = promozione=20 delle pari opportunit=E0.

Art. 9.

Ambiti di misurazione e valutazione della = performance=20 individuale

1. La misurazione e la valutazione della performance individuale dei=20 dirigenti e del personale responsabile di una unit=E0 organizzativa in = posizione=20 di autonomia e responsabilit=E0 e' collegata:

    a) agli indicatori di performance relativi=20 all'ambito organizzativo di diretta responsabilit=E0;

    b) al raggiungimento di specifici obiettivi = individuali;

    c) alla qualit=E0 del contributo assicurato = alla=20 performance generale della struttura, alle competenze professionali e=20 manageriali dimostrate;   

    d) alla capacit=E0 di valutazione dei = propri=20 collaboratori, dimostrata tramite una significativa differenziazione dei = giudizi.   

2. La misurazione e la valutazione svolte dai dirigenti sulla = performance=20 individuale del personale sono effettuate sulla base del sistema di cui=20 all'articolo 7 e collegate:

    a) al raggiungimento di specifici obiettivi = di=20 gruppo o individuali;

    b) alla qualit=E0 del contributo assicurato = alla=20 performance dell'unit=E0 organizzativa di appartenenza, alle competenze = dimostrate=20 ed ai comportamenti professionali e organizzativi.

3. Nella valutazione di performance individuale non sono considerati = i=20 periodi di congedo di maternit=E0, di paternit=E0 e parentale.

Art. 10.

Piano della performance e Relazione sulla = performance=20

1. Al fine di assicurare la qualit=E0, comprensibilit=E0 ed = attendibilit=E0 dei=20 documenti di rappresentazione della performance, le amministrazioni = pubbliche,=20 secondo quanto stabilito dall'articolo 15, comma 2, lettera d), = redigono=20 annualmente:

    a) entro il 31 gennaio, un documento = programmatico=20 triennale, denominato Piano della performance da adottare in coerenza = con i=20 contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che = individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e = definisce, con=20 riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli = indicatori=20 per la misurazione e la valutazione della performance = dell'amministrazione,=20 nonche' gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi=20 indicatori;

    b) un documento, da adottare entro il 30 = giugno,=20 denominato: =ABRelazione sulla performance=BB che evidenzia, a = consuntivo, con=20 riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali = raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con = rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere = realizzato.

2. I documenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 = sono=20 immediatamente trasmessi alla Commissione di cui all'articolo 13 e al = Ministero=20 dell'economia e delle finanze.

3. Eventuali variazioni durante l'esercizio degli obiettivi e degli=20 indicatori della performance organizzativa e individuale sono = tempestivamente=20 inserite all'interno nel Piano della performance.

4. Per le amministrazioni dello Stato il Piano della performance = contiene la=20 direttiva annuale del Ministro di cui all'articolo 14 del decreto = legislativo 30=20 marzo 2001, n. 165.

5. In caso di mancata adozione del Piano della performance e' fatto = divieto=20 di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano = avere=20 concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia=20 nell'adempimento dei propri compiti, e l'amministrazione non pu=F2 = procedere ad=20 assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o = di=20 collaborazione comunque denominati.

CAPO III

Trasparenza e rendicontazione della performance

Art. 11.

Trasparenza

1. La trasparenza e' intesa come accessibilit=E0 totale, anche = attraverso lo=20 strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle = amministrazioni=20 pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto = dell'organizzazione,=20 degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle = risorse=20 per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati = dell'attivit=E0=20 di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo = di=20 favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon = andamento=20 e imparzialit=E0. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni = erogate=20 dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo = comma,=20 lettera m), della Costituzione.

2. Ogni amministrazione, sentite le associazioni rappresentate nel = Consiglio=20 nazionale dei consumatori e degli utenti, adotta un Programma triennale = per la=20 trasparenza e l'integrit=E0, da aggiornare annualmente, che indica le = iniziative=20 previste per garantire:

    a) un adeguato livello di trasparenza, = anche sulla=20 base delle linee guida elaborate dalla Commissione di cui all'articolo = 13;

    b) la legalit=E0 e lo sviluppo della = cultura=20 dell'integrit=E0.

3. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la massima trasparenza = in ogni=20 fase del ciclo di gestione della performance.

4. Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell'utilizzo delle = tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonche' del = conseguente=20 risparmio sul costo del lavoro, le pubbliche amministrazioni provvedono=20 annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti sia finali che = intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 7 = agosto=20 1997, n. 279. Le amministrazioni provvedono altres=EC alla = contabilizzazione dei=20 costi e all'evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al = personale=20 per ogni servizio erogato, nonche' al monitoraggio del loro andamento = nel tempo,=20 pubblicando i relativi dati sui propri siti istituzionali.

5. Al fine di rendere effettivi i principi di trasparenza, le = pubbliche=20 amministrazioni provvedono a dare attuazione agli adempimenti relativi = alla=20 posta elettronica certificata di cui all'articolo 6, comma 1, del = decreto=20 legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, agli articoli 16, comma 8, e = 16-bis,=20 comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con=20 modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e di cui all'articolo = 34,=20 comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

6. Ogni amministrazione presenta il Piano e la Relazione sulla = performance di=20 cui all'articolo 10 comma 1, lettere a) e b), alle = associazioni di=20 consumatori o utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore=20 qualificato, nell'ambito di apposite giornate della trasparenza senza = nuovi o=20 maggiori oneri per la finanza pubblica.

7. Nell'ambito del Programma triennale per la trasparenza e = l'integrit=E0 sono=20 specificate le modalit=E0, i tempi di attuazione, le risorse dedicate e = gli=20 strumenti di verifica dell'efficacia delle iniziative di cui al comma = 2.

8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito=20 istituzionale in apposita sezione di facile accesso e consultazione, e=20 denominata: =ABTrasparenza, valutazione e merito=BB:

    a) il Programma triennale per la = trasparenza e=20 l'integrit=E0 ed il relativo stato di attuazione;

    b) il Piano e la Relazione di cui = all'articolo=20 10;

    c) l'ammontare complessivo dei premi = collegati alla=20 performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente = distribuiti;

    d) l'analisi dei dati relativi al grado di=20 differenziazione nell'utilizzo della premialit=E0 sia per i dirigenti = sia per i=20 dipendenti;

    e) i nominativi ed i curricula dei = componenti degli=20 Organismi indipendenti di valutazione e del Responsabile delle funzioni = di=20 misurazione della performance di cui all'articolo 14;

    f) i curricula dei dirigenti e dei titolari = di=20 posizioni organizzative, redatti in conformit=E0 al vigente modello = europeo;

    g) le retribuzioni dei dirigenti, con = specifica=20 evidenza sulle componenti variabili della retribuzione e delle = componenti legate=20 alla valutazione di risultato;

    h) i curricula e le retribuzioni di coloro = che=20 rivestono incarichi di indirizzo politico amministrativo;

    i) gli incarichi, retribuiti e non = retribuiti,=20 conferiti ai dipendenti pubblici e a soggetti privati.

9. In caso di mancata adozione e realizzazione del Programma = triennale per la=20 trasparenza e l'integrit=E0 o di mancato assolvimento degli obblighi di=20 pubblicazione di cui ai commi 5 e 8 e' fatto divieto di erogazione della = retribuzione di risultato ai dirigenti preposti agli uffici coinvolti. =

CAPO IV

Soggetti del processo di misurazione e valutazione = della=20 performance

Art. 12.

Soggetti

1. Nel processo di misurazione e valutazione della performance = organizzativa=20 e individuale delle amministrazioni pubbliche intervengono:

    a) un organismo centrale, denominato: = =ABCommissione=20 per la valutazione, la trasparenza e l'integrit=E0 delle amministrazioni = pubbliche=BB, di cui all'articolo 13;

    b) gli Organismi indipendenti di = valutazione della=20 performance di cui all'articolo 14;

    c) l'organo di indirizzo politico = amministrativo di=20 ciascuna amministrazione;

    d) i dirigenti di ciascuna amministrazione. =

Art. 13.

Commissione per la valutazione, la trasparenza e = l'integrit=E0=20 delle amministrazioni pubbliche

1. In attuazione dell'articolo 4, comma 2, lettera f), della = legge 4=20 marzo 2009, n. 15, e' istituita la Commissione per la valutazione, la=20 trasparenza e l'integrit=E0 delle amministrazioni pubbliche, di seguito = denominata=20 =ABCommissione=BB, che opera in posizione di indipendenza di giudizio e = di=20 valutazione e in piena autonomia, in collaborazione con la Presidenza = del=20 Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e con il = Ministero=20 dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale = dello=20 Stato ed eventualmente in raccordo con altri enti o istituzioni = pubbliche, con=20 il compito di indirizzare, coordinare e sovrintendere all'esercizio = indipendente=20 delle funzioni di valutazione, di garantire la trasparenza dei sistemi = di=20 valutazione, di assicurare la comparabilit=E0 e la visibilit=E0 degli = indici di=20 andamento gestionale, informando annualmente il Ministro per = l'attuazione del=20 programma di Governo sull'attivit=E0 svolta.

2. Mediante intesa tra la Conferenza delle Regioni e delle Province = autonome,=20 l'Anci, l'Upi e la Commissione sono definiti i protocolli di = collaborazione per=20 la realizzazione delle attivit=E0 di cui ai commi 5, 6 e 8.

3. La Commissione e' organo collegiale composto da cinque componenti = scelti=20 tra esperti di elevata professionalit=E0, anche estranei = all'amministrazione con=20 comprovate competenze in Italia e all'estero, sia nel settore pubblico = che in=20 quello privato in tema di servizi pubblici, management, misurazione = della=20 performance, nonche' di gestione e valutazione del personale. I = componenti sono=20 nominati, tenuto conto del principio delle pari opportunit=E0 di genere, = con=20 decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del = Consiglio dei=20 Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e=20 l'innovazione, di concerto con il Ministro per l'attuazione del = programma di=20 Governo, previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari = competenti=20 espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti. I componenti della=20 Commissione non possono essere scelti tra persone che rivestono = incarichi=20 pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni = sindacali o=20 che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nei tre anni precedenti = la nomina=20 e, in ogni caso, non devono avere interessi di qualsiasi natura in = conflitto con=20 le funzioni della Commissione. I componenti sono nominati per un periodo = di sei=20 anni e possono essere confermati una sola volta. In occasione della = prima=20 seduta, convocata dal componente pi=F9 anziano di et=E0, i componenti = eleggono nel=20 loro ambito il Presidente della Commissione. All'atto dell'accettazione = della=20 nomina, se dipendenti da pubblica amministrazione o magistrati in = attivit=E0 di=20 servizio sono collocati fuori ruolo e il posto corrispondente nella = dotazione=20 organica dell'amministrazione di appartenenza e' reso indisponibile per = tutta la=20 durata del mandato; se professori universitari, sono collocati in = aspettativa=20 senza assegni.

4. La struttura operativa della Commissione e' diretta da un = Segretario=20 generale nominato con deliberazione della Commissione medesima tra = soggetti=20 aventi specifica professionalit=E0 ed esperienza = gestionale-organizzativa nel=20 campo del lavoro pubblico. La Commissione definisce con propri = regolamenti le=20 norme concernenti il proprio funzionamento e determina, altres=EC, i = contingenti=20 di personale di cui avvalersi entro il limite massimo di 30 unit=E0. = Alla=20 copertura dei posti si provvede esclusivamente mediante personale di = altre=20 amministrazioni in posizione di comando o fuori ruolo, cui si applica = l'articolo=20 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, o mediante personale = con=20 contratto a tempo determinato. Nei limiti delle disponibilit=E0 di = bilancio la=20 Commissione pu=F2 avvalersi di non pi=F9 di 10 esperti di elevata = professionalit=E0 ed=20 esperienza sui temi della misurazione e della valutazione della = performance e=20 della prevenzione e della lotta alla corruzione, con contratti di = diritto=20 privato di collaborazione autonoma. La Commissione, previo accordo con = il=20 Presidente dell'ARAN, pu=F2 altres=EC avvalersi del personale e delle = strutture=20 dell'ARAN. Pu=F2 inoltre richiedere indagini, accertamenti e relazioni=20 all'Ispettorato per la funzione pubblica.

5. La Commissione indirizza, coordina e sovrintende all'esercizio = delle=20 funzioni di valutazione da parte degli Organismi indipendenti di cui=20 all'articolo 14 e delle altre Agenzie di valutazione; a tale fine:

    a) promuove sistemi e metodologie = finalizzati al=20 miglioramento della performance delle amministrazioni pubbliche;

    b) assicura la trasparenza dei risultati=20 conseguiti;

    c) confronta le performance rispetto a = standard ed=20 esperienze, nazionali e internazionali;

    d) favorisce, nella pubblica = amministrazione, la=20 cultura della trasparenza anche attraverso strumenti di prevenzione e di = lotta=20 alla corruzione;

    e) favorisce la cultura delle pari = opportunit=E0 con=20 relativi criteri e prassi applicative.

6. La Commissione nel rispetto dell'esercizio e delle = responsabilit=E0 autonome=20 di valutazione proprie di ogni amministrazione:

    a) fornisce supporto tecnico e metodologico = all'attuazione delle varie fasi del ciclo di gestione della=20 performance;   

    b) definisce la struttura e le modalit=E0 = di=20 redazione del Piano e della Relazione di cui all'articolo 10;

    c) verifica la corretta predisposizione del = Piano e=20 della Relazione sulla Performance delle amministrazioni centrali e, a = campione,=20 analizza quelli degli Enti territoriali, formulando osservazioni e = specifici=20 rilievi;

    d) definisce i parametri e i modelli di = riferimento=20 del Sistema di misurazione e valutazione della performance di cui = all'articolo 7=20 in termini di efficienza e produttivit=E0;

    e) adotta le linee guida per la = predisposizione dei=20 Programma triennale per la trasparenza e l'integrit=E0 di cui = all'articolo 11,=20 comma 8, lettera a);

    f) adotta le linee guida per la definizione = degli=20 Strumenti per la qualit=E0 dei servizi pubblici;

    g) definisce i requisiti per la nomina dei=20 componenti dell'Organismo indipendente di valutazione di cui = all'articolo=20 14;

    h) promuove analisi comparate della = performance=20 delle amministrazioni pubbliche sulla base di indicatori di andamento = gestionale=20 e la loro diffusione attraverso la pubblicazione nei siti istituzionali = ed altre=20 modalit=E0 ed iniziative ritenute utili;   

    i) redige la graduatoria di performance = delle=20 amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali di cui = all'articolo 40,=20 comma 3-quater, del decreto legislativo n. 165 del 2001; a tale = fine=20 svolge adeguata attivit=E0 istruttoria e pu=F2 richiedere alle = amministrazioni dati,=20 informazioni e chiarimenti;

    l) promuove iniziative di confronto con i=20 cittadini, le imprese e le relative associazioni rappresentative; le=20 organizzazioni sindacali e le associazioni professionali; le = associazioni=20 rappresentative delle amministrazioni pubbliche; gli organismi di = valutazione di=20 cui all'articolo 14 e quelli di controllo interni ed esterni alle=20 amministrazioni pubbliche;

    m) definisce un programma di sostegno a = progetti=20 innovativi e sperimentali, concernenti il miglioramento della = performance=20 attraverso le funzioni di misurazione, valutazione e controllo;

    n) predispone una relazione annuale sulla=20 performance delle amministrazioni centrali e ne garantisce la diffusione = attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale ed altre = modalit=E0 ed=20 iniziative ritenute utili;

    o) sviluppa ed intrattiene rapporti di=20 collaborazione con analoghe strutture a livello europeo ed = internazionale;

    p) realizza e gestisce, in collaborazione = con il=20 CNIPA il portale della trasparenza che contiene i piani e le relazioni = di=20 performance delle amministrazioni pubbliche.

7. La Commissione provvede al coordinamento, al supporto operativo e = al=20 monitoraggio delle attivit=E0 di cui all'articolo 11, comma 2, del = decreto=20 legislativo 30 luglio 1999, n. 286, come modificato dall'articolo 28 del = presente decreto.

8. Presso la Commissione e' istituita la Sezione per l'integrit=E0 = nelle=20 amministrazioni pubbliche con la funzione di favorire, all'interno della = amministrazioni pubbliche, la diffusione della legalit=E0 e della = trasparenza e=20 sviluppare interventi a favore della cultura dell'integrit=E0. La = Sezione promuove=20 la trasparenza e l'integrit=E0 nelle amministrazioni pubbliche; a tale = fine=20 predispone le linee guida del Programma triennale per l'integrit=E0 e la = trasparenza di cui articolo 11, ne verifica l'effettiva adozione e = vigila sul=20 rispetto degli obblighi in materia di trasparenza da parte di ciascuna=20 amministrazione.

9. I risultati dell'attivit=E0 della Commissione sono pubblici. La = Commissione=20 assicura la disponibilit=E0, per le associazioni di consumatori o = utenti, i centri=20 di ricerca e ogni altro osservatore qualificato, di tutti i dati sui = quali la=20 valutazione si basa e trasmette una relazione annuale sulle proprie = attivit=E0 al=20 Ministro per l'attuazione del programma di Governo.

10. Dopo cinque anni, dalla data di costituzione, la Commissione = affida ad un=20 valutatore indipendente un'analisi dei propri risultati ed un giudizio=20 sull'efficacia della sua attivit=E0 e sull'adeguatezza della struttura = di=20 gestione, anche al fine di formulare eventuali proposte di integrazioni = o=20 modificazioni dei propri compiti. L'esito della valutazione e le = eventuali=20 raccomandazioni sono trasmesse al Ministro per la pubblica = amministrazione e=20 l'innovazione e pubblicate sul sito istituzionale della Commissione.

11. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e = l'innovazione,=20 di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono = stabilite le=20 modalit=E0 di organizzazione, le norme regolatrici dell'autonoma = gestione=20 finanziaria della Commissione e fissati i compensi per i componenti.

12. Con uno o pi=F9 decreti del Presidente del Consiglio dei = Ministri, su=20 proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, = di=20 concerto con i Ministri competenti, sono dettate disposizioni per il = raccordo=20 tra le attivit=E0 della Commissione e quelle delle esistenti Agenzie di=20 valutazione.

13. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a due milioni di = euro per=20 l'anno 2009 e a 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 si provvede = nei=20 limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 3, = primo=20 periodo, della legge 4 marzo 2009, n.

15. All'attuazione della lettera p) del comma 6 si provvede=20 nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 3, = secondo=20 periodo, della legge 4 marzo 2009, n. 15, ferme restando le risorse da = destinare=20 alle altre finalit=E0 di cui al medesimo comma 3 dell'articolo 4.

Art. 14.

Organismo indipendente di valutazione della = performance=20

1. Ogni amministrazione, singolarmente o in forma associata, senza = nuovi o=20 maggiori oneri per la finanza pubblica, si dota di un Organismo = indipendente di=20 valutazione della performance.

2. L'Organismo di cui al comma 1 sostituisce i servizi di controllo = interno,=20 comunque denominati, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. = 286, ed=20 esercita, in piena autonomia, le attivit=E0 di cui al comma 4. Esercita, = altres=EC,=20 le attivit=E0 di controllo strategico di cui all'articolo 6, comma 1, = del citato=20 decreto legislativo n. 286 del 1999, e riferisce, in proposito, = direttamente=20 all'organo di indirizzo politico-amministrativo.

3. L'Organismo indipendente di valutazione e' nominato, sentita la=20 Commissione di cui all'articolo 13, dall'organo di indirizzo=20 politico-amministrativo per un periodo di tre anni. L'incarico dei = componenti=20 pu=F2 essere rinnovato una sola volta.

4. L'Organismo indipendente di valutazione della performance:

    a) monitora il funzionamento complessivo = del=20 sistema della valutazione, della trasparenza e integrit=E0 dei controlli = interni=20 ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;

    b) comunica tempestivamente le criticit=E0=20 riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, = nonche'=20 alla Corte dei conti, all'Ispettorato per la funzione pubblica e alla=20 Commissione di cui all'articolo 13;

    c) valida la Relazione sulla performance di = cui=20 all'articolo 10 e ne assicura la visibilit=E0 attraverso la = pubblicazione sul sito=20 istituzionale dell'amministrazione;

    d) garantisce la correttezza dei processi = di=20 misurazione e valutazione, nonche' dell'utilizzo dei premi di cui al = Titolo III,=20 secondo quanto previsto dal presente decreto, dai contratti collettivi=20 nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni=20 all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del = merito e=20 della professionalit=E0;

    e) propone, sulla base del sistema di cui=20 all'articolo 7, all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la = valutazione=20 annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi di = cui al=20 Titolo III;

    f) e' responsabile della corretta = applicazione=20 delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dalla = Commissione di cui all'articolo 13;

    g) promuove e attesta l'assolvimento degli = obblighi=20 relativi alla trasparenza e all'integrit=E0 di cui al presente = Titolo;

    h) verifica i risultati e le buone pratiche = di=20 promozione delle pari opportunit=E0.

5. L'Organismo indipendente di valutazione della performance, sulla = base di=20 appositi modelli forniti dalla Commissione di cui all'articolo 13, cura=20 annualmente la realizzazione di indagini sul personale dipendente volte = a=20 rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado di = condivisione del=20 sistema di valutazione nonche' la rilevazione della valutazione del = proprio=20 superiore gerarchico da parte del personale, e ne riferisce alla = predetta=20 Commissione.

6. La validazione della Relazione sulla performance di cui al comma = 4,=20 lettera c), e' condizione inderogabile per l'accesso agli = strumenti per=20 premiare il merito di cui al Titolo III.

7. L'Organismo indipendente di valutazione e' costituito da un organo = monocratico ovvero collegiale composto da 3 componenti dotati dei = requisiti=20 stabiliti dalla Commissione ai sensi dell'articolo 13, comma 6, lettera=20 g), e di elevata professionalit=E0 ed esperienza, maturata nel = campo del=20 management, della valutazione della performance e della valutazione del=20 personale delle amministrazioni pubbliche. I loro curricula sono = comunicati alla=20 Commissione di cui all'articolo 13.

8. I componenti dell'Organismo indipendente di valutazione non = possono essere=20 nominati tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o = cariche in=20 partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano = rapporti=20 continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette = organizzazioni,=20 ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano = avuto=20 simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

9. Presso l'Organismo indipendente di valutazione e' costituita, = senza nuovi=20 o maggiori oneri per la finanza pubblica, una struttura tecnica = permanente per=20 la misurazione della performance, dotata delle risorse necessarie = all'esercizio=20 delle relative funzioni.

10. Il responsabile della struttura tecnica permanente deve possedere = una=20 specifica professionalit=E0 ed esperienza nel campo della misurazione = della=20 performance nelle amministrazioni pubbliche.

11. Agli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento degli = organismi di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle = risorse=20 attualmente destinate ai servizi di controllo interno.

Art. 15.

Responsabilit=E0 dell'organo di indirizzo=20 politico-amministrativo

1. L'organo di indirizzo politico-amministrativo promuove la cultura = della=20 responsabilit=E0 per il miglioramento della performance, del merito, = della=20 trasparenza e dell'integrit=E0.

2. L'organo di indirizzo politico-amministrativo di ciascuna=20 amministrazione:

    a) emana le direttive generali contenenti = gli=20 indirizzi strategici;

    b) definisce in collaborazione con i = vertici=20 dell'amministrazione il Piano e la Relazione di cui all'articolo 10, = comma 1,=20 lettere a) e b);

    c) verifica il conseguimento effettivo = degli=20 obiettivi strategici;

    d) definisce il Programma triennale per la=20 trasparenza e l'integrit=E0 di cui all'articolo 11, nonche' gli = eventuali=20 aggiornamenti annuali.

Art. 16.

Norme per gli Enti territoriali e il Servizio = sanitario=20 nazionale

1. Negli ordinamenti delle regioni, anche per quanto concerne i = propri enti e=20 le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e degli enti locali = trovano=20 diretta applicazione le disposizioni dell'articolo 11, commi 1 e 3.

2. Le regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai = principi=20 contenuti negli articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9 e 15, comma 1.

3. Nelle more dell'adeguamento di cui al comma 2, da attuarsi entro = il 31=20 dicembre 2010, negli ordinamenti delle regioni e degli enti locali si = applicano=20 le disposizioni vigenti; decorso il termine fissato per l'adeguamento si = applicano le disposizioni previste nel presente Titolo fino = all'emanazione della=20 disciplina regionale e locale.

TITOLO III

MERITO E PREMI

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 17.

Oggetto e finalit=E0

1. Le disposizioni del presente titolo recano strumenti di = valorizzazione del=20 merito e metodi di incentivazione della produttivit=E0 e della qualit=E0 = della=20 prestazione lavorativa informati a principi di selettivit=E0 e = concorsualit=E0 nelle=20 progressioni di carriera e nel riconoscimento degli incentivi.

2. Dall'applicazione delle disposizioni del presente Titolo non = devono=20 derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le = amministrazioni=20 interessate utilizzano a tale fine le risorse umane, finanziarie e = strumentali=20 disponibili a legislazione vigente.

Art. 18.

Criteri e modalit=E0 per la valorizzazione del = merito ed=20 incentivazione della performance

1. Le amministrazioni pubbliche promuovono il merito e il = miglioramento della=20 performance organizzativa e individuale, anche attraverso l'utilizzo di = sistemi=20 premianti selettivi, secondo logiche meritocratiche, nonche' valorizzano = i=20 dipendenti che conseguono le migliori performance attraverso = l'attribuzione=20 selettiva di incentivi sia economici sia di carriera.

2. E' vietata la distribuzione in maniera indifferenziata o sulla = base di=20 automatismi di incentivi e premi collegati alla performance in assenza = delle=20 verifiche e attestazioni sui sistemi di misurazione e valutazione = adottati ai=20 sensi del presente decreto.

Art. 19.

Criteri per la differenziazione delle valutazioni =

1. In ogni amministrazione, l'Organismo indipendente, sulla base dei = livelli=20 di performance attribuiti ai valutati secondo il sistema di valutazione = di cui=20 al Titolo II del presente decreto, compila una graduatoria delle = valutazioni=20 individuali del personale dirigenziale, distinto per livello generale e = non, e=20 del personale non dirigenziale.

2. In ogni graduatoria di cui al comma 1 il personale e' distribuito = in=20 differenti livelli di performance in modo che:

    a) il venticinque per cento e' collocato = nella=20 fascia di merito alta, alla quale corrisponde l'attribuzione del = cinquanta per=20 cento delle risorse destinate al trattamento accessorio collegato alla=20 performance individuale;

    b) il cinquanta per cento e' collocato = nella fascia=20 di merito intermedia, alla quale corrisponde l'attribuzione del = cinquanta per=20 cento delle risorse destinate al trattamento accessorio collegato alla=20 performance individuale;

    c) il restante venticinque per cento e' = collocato=20 nella fascia di merito bassa, alla quale non corrisponde l'attribuzione = di alcun=20 trattamento accessorio collegato alla performance individuale.

    3. Per i dirigenti si applicano i criteri di = compilazione=20 della graduatoria e di attribuzione del trattamento accessorio di cui al = comma=20 2, con riferimento alla retribuzione di risultato.

4. La contrattazione collettiva integrativa pu=F2 prevedere deroghe = alla=20 percentuale del venticinque per cento di cui alla lettera a) del = comma 2=20 in misura non superiore a cinque punti percentuali in aumento o in = diminuzione,=20 con corrispondente variazione compensativa delle percentuali di cui alle = lettere=20 b) o c). La contrattazione pu=F2 altres=EC prevedere = deroghe alla=20 composizione percentuale delle fasce di cui alle lettere b) e = c) e=20 alla distribuzione tra le medesime fasce delle risorse destinate ai = trattamenti=20 accessori collegati alla performance individuale.

5. Il Dipartimento della funzione pubblica provvede al monitoraggio = delle=20 deroghe di cui al comma 4, al fine di verificare il rispetto dei = principi di=20 selettivit=E0 e di meritocrazia e riferisce in proposito al Ministro per = la=20 pubblica amministrazione e l'innovazione.

6. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano al = personale=20 dipendente se il numero dei dipendenti in servizio nell'amministrazione = non e'=20 superiore a 8 e ai dirigenti se il numero dei dirigenti in servizio=20 nell'amministrazione non e' superiore a 5. In ogni caso deve essere = garantita=20 l'attribuzione selettiva della quota prevalente delle risorse destinate = al=20 trattamento economico accessorio collegato alla performance a un = percentuale=20 limitata del personale dipendente e dirigente.

CAPO II

Premi

Art. 20.

Strumenti

1. Gli strumenti per premiare il merito e le professionalit=E0 = sono:

    a) il bonus annuale delle eccellenze, di = cui=20 all'articolo 21;

    b) il premio annuale per l'innovazione, di = cui=20 all'articolo 22;

    c) le progressioni economiche, di cui = all'articolo=20 23;

    d) le progressioni di carriera, di cui = all'articolo=20 24;

    e) l'attribuzione di incarichi e = responsabilit=E0, di=20 cui all'articolo 25;

    f) l'accesso a percorsi di alta formazione = e di=20 crescita professionale, in ambito nazionale e internazionale, di cui=20 all'articolo 26.

2. Gli incentivi di cui alle lettere a), b), c), = ed=20 e) del comma 1 sono riconosciuti a valere sulle risorse = disponibili per=20 la contrattazione collettiva integrativa.

Art. 21.

Bonus annuale delle eccellenze

1. E' istituito, nell'ambito delle risorse di cui al comma = 3-bis=20 dell'articolo 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come = modificato=20 dall'articolo 57, comma 1, lettera c), del presente decreto, il = bonus=20 annuale delle eccellenze al quale concorre il personale, dirigenziale e = non, che=20 si e' collocato nella fascia di merito alta nelle rispettive graduatorie = di cui=20 all'articolo 19, comma 2, lettera a). Il bonus e' assegnato alle=20 performance eccellenti individuate in non pi=F9 del cinque per cento del = personale, dirigenziale e non, che si e' collocato nella predetta fascia = di=20 merito alta.

2. Nei limiti delle risorse disponibili, la contrattazione collettiva = nazionale determina l'ammontare del bonus annuale delle eccellenze.

3. Il personale premiato con il bonus annuale di cui al comma 1 pu=F2 = accedere=20 agli strumenti premianti di cui agli articoli 22 e 26 a condizione che = rinunci=20 al bonus stesso.

4. Entro il mese di aprile di ogni anno, le amministrazioni = pubbliche, a=20 conclusione del processo di valutazione della performance, assegnano al=20 personale il bonus annuale relativo all'esercizio precedente.

Art. 22.

Premio annuale per l'innovazione

1. Ogni amministrazione pubblica istituisce un premio annuale per=20 l'innovazione, di valore pari all'ammontare del bonus annuale di = eccellenza, di=20 cui all'articolo 21, per ciascun dipendente premiato.

2. Il premio viene assegnato al miglior progetto realizzato = nell'anno, in=20 grado di produrre un significativo cambiamento dei servizi offerti o dei = processi interni di lavoro, con un elevato impatto sulla performance=20 dell'organizzazione.

3. L'assegnazione del premio per l'innovazione compete all'Organismo=20 indipendente di valutazione della performance di cui all'articolo 14, = sulla base=20 di una valutazione comparativa delle candidature presentate da singoli = dirigenti=20 e dipendenti o da gruppi di lavoro.

4. Il progetto premiato e' l'unico candidabile al Premio nazionale = per=20 l'innovazione nelle amministrazioni pubbliche, promosso dal Ministro per = la=20 pubblica amministrazione e l'innovazione.

Art. 23.

Progressioni economiche

1. Le amministrazioni pubbliche riconoscono selettivamente le = progressioni=20 economiche di cui all'articolo 52, comma 1-bis, del decreto = legislativo=20 30 marzo 2001, n.165, come introdotto dall'articolo 62 del presente = decreto,=20 sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e = integrativi=20 di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili.

2. Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad = una quota=20 limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze=20 professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal = sistema di=20 valutazione.

3. La collocazione nella fascia di merito alta ai sensi dell'articolo = 19,=20 comma 2, lettera a), per tre anni consecutivi, ovvero per cinque=20 annualit=E0 anche non consecutive, costituisce titolo prioritario ai = fini=20 dell'attribuzione delle progressioni economiche.

Art. 24.

Progressioni di carriera

1. Ai sensi dell'articolo 52, comma 1-bis, del decreto = legislativo n.=20 165 del 2001, come introdotto dall'articolo 62 del presente decreto, le=20 amministrazioni pubbliche, a decorrere dal 1=B0 gennaio 2010, coprono i = posti=20 disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici, con = riserva=20 non superiore al cinquanta per cento a favore del personale interno, nel = rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni.

2. L'attribuzione dei posti riservati al personale interno e' = finalizzata a=20 riconoscere e valorizzare le competenze professionali sviluppate dai = dipendenti,=20 in relazione alle specifiche esigenze delle amministrazioni.

3. La collocazione nella fascia di merito alta, di cui all'articolo = 19, comma=20 2, lettera a), per tre anni consecutivi, ovvero per cinque = annualit=E0=20 anche non consecutive, costituisce titolo rilevante ai fini della = progressione=20 di carriera.

Art. 25.

Attribuzione di incarichi e responsabilit=E0 =

1. Le amministrazioni pubbliche favoriscono la crescita professionale = e la=20 responsabilizzazione dei dipendenti pubblici ai fini del continuo = miglioramento=20 dei processi e dei servizi offerti.

2. La professionalit=E0 sviluppata e attestata dal sistema di = misurazione e=20 valutazione costituisce criterio per l'assegnazione di incarichi e=20 responsabilit=E0 secondo criteri oggettivi e pubblici.

Art. 26.

Accesso a percorsi di alta formazione e di crescita = professionale

1. Le amministrazioni pubbliche riconoscono e valorizzano i = contributi=20 individuali e le professionalit=E0 sviluppate dai dipendenti e a tali = fini:

    a) promuovono l'accesso privilegiato dei = dipendenti=20 a percorsi di alta formazione in primarie istituzioni educative = nazionali e=20 internazionali;

    b) favoriscono la crescita professionale e=20 l'ulteriore sviluppo di competenze dei dipendenti, anche attraverso = periodi di=20 lavoro presso primarie istituzioni pubbliche e private, nazionali e=20 internazionali.

2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti nei limiti delle = risorse=20 disponibili di ciascuna amministrazione.

Art. 27.

Premio di efficienza

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 61 del decreto-legge = 25=20 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto = 2008,=20 n. 133, e dall'articolo 2, commi 33 e 34, della legge 22 dicembre 2008, = n. 203,=20 una quota fino al 30 per cento dei risparmi sui costi di funzionamento = derivanti=20 da processi di ristrutturazione, riorganizzazione e innovazione = all'interno=20 delle pubbliche amministrazioni e' destinata, in misura fino a due = terzi, a=20 premiare, secondo criteri generali definiti dalla contrattazione = collettiva=20 integrativa, il personale direttamente e proficuamente coinvolto e per = la parte=20 residua ad incrementare le somme disponibili per la contrattazione = stessa.

2. Le risorse di cui al comma 1 possono essere utilizzate solo se i = risparmi=20 sono stati documentati nella Relazione di performance, validati = dall'Organismo=20 di valutazione di cui all'articolo 14 e verificati dal Ministero = dell'economia e=20 delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

3. Le risorse di cui al comma 1 per le regioni, anche per quanto = concerne i=20 propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e i = relativi=20 enti dipendenti, nonche' per gli enti locali possono essere utilizzate = solo se i=20 risparmi sono stati documentati nella Relazione di performance e = validati dal=20 proprio organismo di valutazione.

Art. 28.

Qualit=E0 dei servizi pubblici

1. Il comma 2 dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio = 1999, n.=20 286, e' sostituito dal seguente: =AB2. Le modalit=E0 di definizione, = adozione e=20 pubblicizzazione degli standard di qualit=E0, i casi e le modalit=E0 di = adozione=20 delle carte dei servizi, i criteri di misurazione della qualit=E0 dei = servizi, le=20 condizioni di tutela degli utenti, nonche' i casi e le modalit=E0 di = indennizzo=20 automatico e forfettario all'utenza per mancato rispetto degli standard = di=20 qualit=E0 sono stabilite con direttive, aggiornabili annualmente, del = Presidente=20 del Consiglio dei Ministri, su proposta della Commissione per la = valutazione, la=20 trasparenza e l'integrit=E0 nelle amministrazioni pubbliche. Per quanto = riguarda i=20 servizi erogati direttamente o indirettamente dalle regioni e dagli enti = locali,=20 si provvede con atti di indirizzo e coordinamento adottati d'intesa con = la=20 Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. = 281, su=20 proposta della Commissione per la valutazione, la trasparenza e = l'integrit=E0=20 nelle amministrazioni pubbliche.=BB.

CAPO III

Norme finali, transitorie e abrogazioni

Art. 29.

Inderogabilit=E0

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 31, per le regioni, = anche per=20 quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio = sanitario=20 nazionale, e per gli enti locali, le disposizioni del presente Titolo = hanno=20 carattere imperativo, non possono essere derogate dalla contrattazione=20 collettiva e sono inserite di diritto nei contratti collettivi ai sensi = e per=20 gli effetti degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice = civile, a=20 decorrere dal periodo contrattuale successivo a quello in corso alla = data di=20 entrata in vigore del presente decreto.

Art. 30.

Norme transitorie e abrogazioni

1. La Commissione di cui all'articolo 13 e' costituita entro 30 = giorni dalla=20 data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Gli Organismi indipendenti di cui all'articolo 14 sono costituiti = entro il=20 30 aprile 2010. Fino alla loro costituzione continuano ad operare gli = uffici e i=20 soggetti preposti all'attivit=E0 di valutazione e controllo strategico = di cui=20 all'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

3. In sede di prima attuazione del presente decreto, gli Organismi=20 indipendenti di cui all'articolo 14 provvedono, entro il 30 settembre = 2010,=20 sulla base degli indirizzi della Commissione di cui all'articolo 13 a = definire i=20 sistemi di valutazione della performance di cui all'articolo 7 in modo = da=20 assicurarne la piena operativit=E0 a decorrere dal 1=B0 gennaio 2011. La = Commissione=20 effettua il monitoraggio sui parametri e i modelli di riferimento dei = predetti=20 sistemi ai sensi dell'articolo 13, comma 6, lettera d).

4. A decorrere dal 30 aprile 2010 sono abrogate le seguenti = disposizioni del=20 decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286:

    a) il terzo periodo dell'articolo 1, comma = 2,=20 lettera a);

    b) l'articolo 1, comma 6;

    c) l'articolo 5;   

    d) l'articolo 6, commi 2 e 3;

    e) l'articolo 11, comma 3.

Art. 31.

Norme per gli Enti territoriali e il Servizio = sanitario=20 nazionale

1. Le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le = amministrazioni=20 del Servizio sanitario nazionale, e gli enti locali adeguano i propri=20 ordinamenti ai principi contenuti negli articoli 17, comma 2, 18, 23, = commi 1 e=20 2, 24, commi 1 e 2, 25, 26 e 27, comma 1.

2. Le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le = amministrazioni=20 del Servizio sanitario nazionale, e gli enti locali, nell'esercizio = delle=20 rispettive potest=E0 normative, prevedono che una quota prevalente delle = risorse=20 destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance = individuale venga attribuita al personale dipendente e dirigente che si = colloca=20 nella fascia di merito alta e che le fasce di merito siano comunque non=20 inferiori a tre.

3. Per premiare il merito e la professionalit=E0, le regioni, anche = per quanto=20 concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario = nazionale, e=20 gli enti locali, oltre a quanto autonomamente stabilito, nei limiti = delle=20 risorse disponibili per la contrattazione integrativa, utilizzano gli = strumenti=20 di cui all'articolo 20, comma 1, lettere c), d), e) ed = f),=20 nonche', adattandoli alla specificit=E0 dei propri ordinamenti, quelli = di cui alle=20 lettere a) e b). Gli incentivi di cui alle predette = lettere=20 a), b), c) ed e) sono riconosciuti a valere = sulle=20 risorse disponibili per la contrattazione collettiva integrativa.

4. Nelle more dell'adeguamento di cui al comma 1, da attuarsi entro = il 31=20 dicembre 2010, negli ordinamenti delle regioni e degli enti locali si = applicano=20 le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente = decreto;=20 decorso il termine fissato per l'adeguamento si applicano le = disposizioni=20 previste nel presente titolo fino alla data di emanazione della = disciplina=20 regionale e locale.

5. Entro il 31 dicembre 2011, le regioni e gli enti locali = trasmettono, anche=20 attraverso i loro rappresentanti istituzionali, i dati relativi alla=20 attribuzione al personale dipendente e dirigente delle risorse destinate = al=20 trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale = alla=20 Conferenza unificata che verifica l'efficacia delle norme adottate in = attuazione=20 dei principi di cui agli articoli 17, comma 2, 18, 23, commi 1 e 2, 24, = commi 1=20 e 2, 25, 26 e 27, comma 1, anche al fine di promuovere l'adozione di = eventuali=20 misure di correzione e migliore adeguamento.

TITOLO IV

NUOVE NORME GENERALI SULL'ORDINAMENTO DEL LAVORO ALLE=20 DIPENDENZE  DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

CAPO I

Principi generali

Art. 32.

Oggetto, ambito e finalit=E0

1. Le disposizioni del presente Capo definiscono la ripartizione tra = le=20 materie sottoposte alla legge, nonche' sulla base di questa, ad atti=20 organizzativi e all'autonoma responsabilit=E0 del dirigente nella = gestione delle=20 risorse umane e quelle oggetto della contrattazione collettiva.

Art. 33.

Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 30 = marzo=20 2001, n. 165

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono = apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 2, alla fine del primo periodo, = sono=20 inserite le seguenti parole: =AB, che costituiscono disposizioni a = carattere=20 imperativo=BB;

    b) al comma 3, dopo le parole: =ABmediante = contratti=20 collettivi=BB sono inserite le seguenti: =ABe salvo i casi previsti dal = comma=20 3-ter e 3-quater dell'articolo 40 e le ipotesi di tutela = delle=20 retribuzioni di cui all'articolo 47-bis,=BB;

    c) dopo il comma 3 e' aggiunto il = seguente:

        =AB3-bis. Nel caso = di nullit=E0=20 delle disposizioni contrattuali per violazione di norme imperative o dei = limiti=20 fissati alla contrattazione collettiva, si applicano gli articoli 1339 e = 1419,=20 secondo comma, del codice civile.=BB.

Art. 34.

Modifica all'articolo 5 del decreto legislativo 30 = marzo=20 2001, n. 165

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono = apportate le seguenti modificazioni:

    a) il comma 2 e' sostituito dal = seguente:

        =AB2. Nell'ambito delle = leggi e=20 degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le = determinazioni per=20 l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei = rapporti di=20 lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione = con la=20 capacit=E0 e i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva la sola=20 informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti di cui = all'articolo 9.=20 Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le = misure=20 inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di = pari=20 opportunit=E0, nonche' la direzione, l'organizzazione del lavoro = nell'ambito degli=20 uffici.=BB;

    b) dopo il comma 3 e' aggiunto il = seguente:

        =AB3-bis. Le = disposizioni del=20 presente articolo si applicano anche alle Autorit=E0 amministrative=20 indipendenti.=BB.

Art. 35.

Modifica all'articolo 6 del decreto legislativo 30 = marzo=20 2001, n. 165

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo = il=20 comma 4, e' inserito il seguente: =AB4-bis. Il documento di = programmazione=20 triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di cui al = comma 4=20 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i = profili=20 professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle = strutture cui sono preposti.=BB.

Art. 36.

Modifica all'articolo 9 del decreto legislativo 30 = marzo=20 2001, n. 165

1. L'articolo 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' il = sostituito dal seguente:

    =ABArt. 9 (Partecipazione sindacale). - 1. = Fermo=20 restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, i contratti = collettivi=20 nazionali disciplinano le modalit=E0 e gli istituti della = partecipazione.=BB.

CAPO II

Dirigenza pubblica

Art. 37.

Oggetto, ambito di applicazione e finalita

1. Le disposizioni del presente capo modificano la disciplina della = dirigenza=20 pubblica per conseguire la migliore organizzazione del lavoro e = assicurare il=20 progressivo miglioramento della qualit=E0 delle prestazioni erogate al = pubblico,=20 utilizzando anche i criteri di gestione e di valutazione del settore = privato, al=20 fine di realizzare adeguati livelli di produttivit=E0 del lavoro = pubblico, di=20 favorire il riconoscimento di meriti e demeriti, e di rafforzare il = principio di=20 distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo spettanti agli = organi di=20 governo e le funzioni di gestione amministrativa spettanti alla = dirigenza, nel=20 rispetto della giurisprudenza costituzionale in materia, regolando il = rapporto=20 tra organi di vertice e dirigenti titolari di incarichi apicali in modo = da=20 garantire la piena e coerente attuazione dell'indirizzo politico in = ambito=20 amministrativo.

Art. 38.

Modifica all'articolo 16 del decreto legislativo 30 = marzo=20 2001, n. 165

1. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, = n. 165,=20 sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) dopo la lettera a) e' inserita la = seguente: =ABa-bis) propongono le risorse e i profili = professionali=20 necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono preposti = anche al=20 fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del = fabbisogno=20 di personale di cui all'articolo 6, comma 4; =BB;

    b) dopo la lettera l) e' aggiunta la = seguente: =ABl-bis) concorrono alla definizione di misure idonee = a=20 prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il = rispetto da=20 parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti.=BB.

Art. 39.

Modifica all'articolo 17 del decreto legislativo 30 = marzo=20 2001, n. 165

1. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, = n. 165,=20 sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) dopo la lettera d) e' inserita la = seguente: =ABd-bis) concorrono all'individuazione delle risorse e = dei=20 profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti = dell'ufficio cui=20 sono preposti anche al fine dell'elaborazione del documento di = programmazione=20 triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 6, comma 4; = =BB;

    b) alla lettera e), sono aggiunte, = in fine,=20 le seguenti parole: =AB, anche ai sensi di quanto previsto all'articolo = 16, comma=20 1, lettera l-bis=BB;

    c) dopo la lettera e) e' aggiunta = seguente:=20 =ABe-bis) effettuano la valutazione del personale assegnato ai = propri=20 uffici, nel rispetto del principio del merito, ai fini della = progressione=20 economica e tra le aree, nonche' della corresponsione di indennit=E0 e = premi=20 incentivanti.=BB.

Art. 40.

Modifica all'articolo 19 del decreto legislativo 30 = marzo=20 2001, n. 165

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, = sono=20 apportate le seguenti modificazioni:

    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: = =AB1. Ai=20 fini del conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si = tiene=20 conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi=20 prefissati ed alla complessit=E0 della struttura interessata, delle = attitudini e=20 delle capacit=E0 professionali del singolo dirigente, dei risultati = conseguiti in=20 precedenza nell'amministrazione di appartenenza e della relativa = valutazione,=20 delle specifiche competenze organizzative possedute, nonche' delle = esperienze di=20 direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o = presso=20 altre amministrazioni pubbliche, purche' attinenti al conferimento=20 dell'incarico. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad = incarichi=20 diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile.=BB;

    b) dopo il comma 1 sono inseriti i = seguenti:

        =AB1-bis. = L'amministrazione=20 rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul = sito=20 istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si = rendono=20 disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta; acquisisce = le=20 disponibilit=E0 dei dirigenti interessati e le valuta.

        1-ter. Gli = incarichi=20 dirigenziali possono essere revocati esclusivamente nei casi e con le = modalit=E0=20 di cui all'articolo 21, comma 1, secondo periodo. L'amministrazione che, = in=20 dipendenza dei processi di riorganizzazione ovvero alla scadenza, in = assenza di=20 una valutazione negativa, non intende confermare l'incarico conferito al = dirigente, e' tenuta a darne idonea e motivata comunicazione al = dirigente stesso=20 con un preavviso congruo, prospettando i posti disponibili per un nuovo=20 incarico.=BB;

    c) al comma 2:

        1) dopo il secondo periodo = e'=20 inserito il seguente: =ABLa durata dell'incarico pu=F2 essere inferiore = a tre anni=20 se coincide con il conseguimento del limite di et=E0 per il collocamento = a riposo=20 dell'interessato.=BB;

        2) in fine, e' aggiunto il = seguente periodo: =ABIn caso di primo conferimento ad un dirigente della = seconda=20 fascia di incarichi di uffici dirigenziali generali o di funzioni = equiparate, la=20 durata dell'incarico e' pari a tre anni. Resta fermo che per i = dipendenti=20 statali titolari di incarichi di funzioni dirigenziali ai sensi del = presente=20 articolo, ai fini dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del = decreto del=20 Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive=20 modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima = retribuzione=20 percepita in relazione all'incarico svolto.=BB;

    d) al comma 3, le parole: =ABrichieste dal = comma 6.=BB=20 sono sostituite dalle seguenti: =ABe nelle percentuali previste dal = comma 6.=BB;

    e) al comma 6:

        1) al terzo periodo, le = parole:=20 =ABsono conferiti a persone di particolare e comprovata qualificazione=20 professionale=BB sono sostituite dalle seguenti: =ABsono conferiti, = fornendone=20 esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata = qualificazione=20 professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione=BB;

        2) al terzo periodo, le = parole: =ABo=20 da concrete esperienze di lavoro maturate=BB sono sostituite dalle = seguenti: =ABe da=20 concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio=BB;

    f) dopo il comma 6 sono inseriti i = seguenti:

        =AB6-bis. Fermo = restando il=20 contingente complessivo dei dirigenti di prima o seconda fascia il = quoziente=20 derivante dall'applicazione delle percentuali previste dai commi 4, = 5-bis=20 e 6, e' arrotondato all'unit=E0 inferiore, se il primo decimale e' = inferiore a=20 cinque, o all'unit=E0 superiore, se esso e' uguale o superiore a = cinque.

        6-ter. Il comma 6 = ed il=20 comma 6-bis si applicano alle amministrazioni di cui all'articolo = 1,=20 comma 2.=BB;

    g) al comma 8, le parole: =AB, al comma = 5-bis,=20 limitatamente al personale non appartenente ai ruoli di cui all'articolo = 23, e=20 al comma 6,=BB sono soppresse.

Art. 41.

Modifica all'articolo 21 del decreto legislativo 30 = marzo=20 2001, n. 165

1. All'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, = sono=20 apportate le seguenti modifiche:

    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: = =AB1. Il=20 mancato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso le = risultanze del=20 sistema di valutazione di cui al Titolo II del decreto legislativo di = attuazione=20 della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della = produttivit=E0=20 del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche=20 amministrazioni ovvero l'inosservanza delle direttive imputabili al = dirigente=20 comportano, previa contestazione e ferma restando l'eventuale = responsabilit=E0=20 disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo,=20 l'impossibilit=E0 di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In = relazione alla=20 gravit=E0 dei casi, l'amministrazione pu=F2 inoltre, previa = contestazione e nel=20 rispetto del principio del contraddittorio, revocare l'incarico = collocando il=20 dirigente a disposizione dei ruoli di cui all'articolo 23 ovvero = recedere dal=20 rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto = collettivo.=BB;

    b) dopo il comma 1, e' inserito il = seguente:=20 =AB1-bis. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, al dirigente = nei=20 confronti del quale sia stata accertata, previa contestazione e nel = rispetto del=20 principio del contraddittorio secondo le procedure previste dalla legge = e dai=20 contratti collettivi nazionali, la colpevole violazione del dovere di = vigilanza=20 sul rispetto, da parte del personale assegnato ai propri uffici, degli = standard=20 quantitativi e qualitativi fissati dall'amministrazione, conformemente = agli=20 indirizzi deliberati dalla Commissione di cui all'articolo 13 del = decreto=20 legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di = ottimizzazione della produttivit=E0 del lavoro pubblico e di efficienza = e=20 trasparenza delle pubbliche amministrazioni, la retribuzione di = risultato e'=20 decurtata, sentito il Comitato dei garanti, in relazione alla gravit=E0 = della=20 violazione di una quota fino all'ottanta per cento.=BB.

Art. 42.

Modifica all'articolo 22 del decreto legislativo = 30 marzo=20 2001, n. 165

1. L'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e' = sostituito=20 dal seguente:

    =ABArt. 22 (Comitato dei garanti). - 1. I=20 provvedimenti di cui all'articolo 21, commi 1 e 1-bis, sono = adottati=20 sentito il Comitato dei garanti, i cui componenti, nel rispetto del = principio di=20 genere, sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei = Ministri. Il=20 Comitato dura in carica tre anni e l'incarico non e' rinnovabile.

    2. Il Comitato dei garanti e' composto da un = consigliere=20 della Corte dei conti, designato dal suo Presidente, e da quattro = componenti=20 designati rispettivamente, uno dal Presidente della Commissione di cui=20 all'articolo 13 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 = marzo 2009,=20 n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivit=E0 del lavoro = pubblico, e di=20 efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, uno dal = Ministro per=20 la pubblica amministrazione e l'innovazione, scelto tra un esperto = scelto tra=20 soggetti con specifica qualificazione ed esperienza nei settori=20 dell'organizzazione amministrativa e del lavoro pubblico, e due scelti = tra=20 dirigenti di uffici dirigenziali generali di cui almeno uno appartenente = agli=20 Organismi indipendenti di valutazione, estratti a sorte fra coloro che = hanno=20 presentato la propria candidatura. I componenti sono collocati fuori = ruolo e il=20 posto corrispondente nella dotazione organica dell'amministrazione di=20 appartenenza e' reso indisponibile per tutta la durata del mandato. Per = la=20 partecipazione al Comitato non e' prevista la corresponsione di = emolumenti o=20 rimborsi spese.

    3. Il parere del Comitato dei garanti viene reso = entro il=20 termine di quarantacinque giorni dalla richiesta; decorso inutilmente = tale=20 termine si prescinde dal parere.=BB.

Art. 43.

Modifica all'articolo 23 del decreto legislativo 30 = marzo=20 2001, n. 165

1. Al terzo periodo del comma 1 dell'articolo 23 del decreto = legislativo 30=20 marzo 2001, n. 165, le parole: =ABtre anni=BB sono sostituite dalle = seguenti:=20 =ABcinque anni=BB.

2. Per i dirigenti ai quali sia stato conferito l'incarico di = direzione di=20 uffici dirigenziali generali o equivalenti prima della data di entrata = in vigore=20 del presente decreto, il termine di cui all'articolo 23, comma 1, terzo = periodo,=20 del decreto legislativo n. 165 del 2001, rimane fissato in tre anni. =

Art. 44.

Modifica all'articolo 23 del decreto legislativo 30 = marzo=20 2001, n. 165

1. All'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, = n.165,=20 sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 1, le parole da: =ABpossono=BB = fino a=20 =ABaspettativa=BB sono sostituite dalle seguenti: =ABsono collocati, = salvo motivato=20 diniego dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie = preminenti=20 esigenze organizzative, in aspettativa=BB;

    b) al comma 2, in fine, sono aggiunte le = seguenti=20 parole: =ABin ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative=BB. =

Art. 45.

Modifica all'articolo 24 del decreto legislativo 30 = marzo=20 2001, n. 165

1. All'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, = sono=20 apportate le seguenti modifiche:

    a) al comma 1, le parole: =ABe alle = connesse=20 responsabilit=E0=BB sono sostituite dalle seguenti: =AB, alle connesse = responsabilit=E0=20 e ai risultati conseguiti=BB;

    b) dopo il comma 1 sono inseriti i = seguenti:

        =AB1-bis. Il = trattamento=20 accessorio collegato ai risultati deve costituire almeno il 30 per cento = della=20 retribuzione complessiva del dirigente considerata al netto della = retribuzione=20 individuale di anzianit=E0 e degli incarichi aggiuntivi soggetti al = regime=20 dell'onnicomprensivit=E0.

        1-ter. I contratti=20 collettivi nazionali incrementano progressivamente la componente legata = al=20 risultato, in modo da adeguarsi a quanto disposto dal comma = 1-bis, entro=20 la tornata contrattuale successiva a quella decorrente dal 1=B0 gennaio = 2010,=20 destinando comunque a tale componente tutti gli incrementi previsti per = la parte=20 accessoria della retribuzione. La disposizione di cui al comma = 1-bis non=20 si applica alla dirigenza del Servizio sanitario nazionale e = dall'attuazione del=20 medesimo comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza = pubblica.

        1-quater. La parte = della=20 retribuzione collegata al raggiungimento dei risultati della prestazione = non pu=F2=20 essere corrisposta al dirigente responsabile qualora l'amministrazione = di=20 appartenenza, decorso il periodo transitorio di sei mesi dalla data di = entrata=20 in vigore del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo = 2009, n. 15,=20 in materia di ottimizzazione della produttivit=E0 del lavoro pubblico e = di=20 efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, non abbia = predisposto=20 il sistema di valutazione di cui al Titolo II del citato decreto = legislativo.=BB.=20

Art. 46.

Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo = 30 marzo=20 2001, n. 165

1. All'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, = sono=20 apportate le seguenti modificazioni:

    a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: = =ABAccesso alla qualifica di dirigente della seconda fascia=BB;

    b) al comma 2 dopo le parole: =ABo se in = possesso=20 del=BB sono inserite le seguenti: =ABdottorato di ricerca o del=BB.

Art. 47.

Modifica all'articolo 28 del decreto legislativo 30 = marzo=20 2001, n. 165

1. Dopo l'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, = e'=20 inserito il seguente: =ABArt. 28-bis (Accesso alla qualifica = di=20 dirigente della prima fascia). - 1. Fermo restando quanto previsto=20 dall'articolo 19, comma 4, l'accesso alla qualifica di dirigente di = prima fascia=20 nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli = enti=20 pubblici non economici avviene, per il cinquanta per cento dei posti, = calcolati=20 con riferimento a quelli che si rendono disponibili ogni anno per la = cessazione=20 dal servizio dei soggetti incaricati, tramite concorso pubblico per = titoli ed=20 esami indetto dalle singole amministrazioni, sulla base di criteri = generali=20 stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo = parere=20 della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

    2. Nei casi in cui lo svolgimento dei relativi = incarichi=20 richieda specifica esperienza e peculiare professionalit=E0, alla = copertura di=20 singoli posti e comunque di una quota non superiore alla met=E0 di = quelli da=20 mettere a concorso ai sensi del comma 1 si pu=F2 provvedere, con = contratti di=20 diritto privato a tempo determinato, attraverso concorso pubblico aperto = ai=20 soggetti in possesso dei requisiti professionali e delle attitudini = manageriali=20 corrispondenti al posto di funzione da coprire. I contratti sono = stipulati per=20 un periodo non superiore a tre anni.

    3. Al concorso per titoli ed esami di cui al comma = 1=20 possono essere ammessi i dirigenti di ruolo delle pubbliche = amministrazioni, che=20 abbiano maturato almeno cinque anni di servizio nei ruoli dirigenziali e = gli=20 altri soggetti in possesso di titoli di studio e professionali = individuati nei=20 bandi di concorso, con riferimento alle specifiche esigenze = dell'Amministrazione=20 e sulla base di criteri generali di equivalenza stabiliti con decreto = del=20 Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere della Scuola = superiore=20 della pubblica amministrazione, sentito il Ministro dell'istruzione,=20 dell'universit=E0 e della ricerca. A tale fine le amministrazioni che = bandiscono=20 il concorso tengono in particolare conto del personale di ruolo che ha=20 esercitato per almeno cinque anni funzioni di livello dirigenziale = generale=20 all'interno delle stesse ovvero del personale appartenente all'organico=20 dell'Unione europea in virt=F9 di un pubblico concorso organizzato da = dette=20 istituzioni.

    4. I vincitori del concorso di cui al comma 1 sono = assunti=20 dall'amministrazione e, anteriormente al conferimento dell'incarico, = sono tenuti=20 all'espletamento di un periodo di formazione presso uffici = amministrativi di uno=20 Stato dell'Unione europea o di un organismo comunitario o = internazionale. In=20 ogni caso il periodo di formazione e' completato entro tre anni dalla=20 conclusione del concorso.

    5. La frequenza del periodo di formazione e' = obbligatoria=20 ed e' a tempo pieno, per una durata pari a sei mesi, anche non = continuativi, e=20 si svolge presso gli uffici di cui al comma 4, scelti dal vincitore tra = quelli=20 indicati dall'amministrazione.

    6. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo = 17,=20 comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro = per la=20 pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro=20 dell'economia e delle finanze, e sentita la Scuola superiore della = pubblica=20 amministrazione, sono disciplinate le modalit=E0 di compimento del = periodo di=20 formazione, tenuto anche conto di quanto previsto nell'articolo 32.

    7. Al termine del periodo di formazione e' = prevista, da=20 parte degli uffici di cui al comma 4, una valutazione del livello di=20 professionalit=E0 acquisito che equivale al superamento del periodo di = prova=20 necessario per l'immissione in ruolo di cui all'articolo 70, comma = 13.

    8. Le spese sostenute per l'espletamento del = periodo di=20 formazione svolto presso le sedi estere di cui al comma 4 sono a carico = delle=20 singole amministrazioni nell'ambito delle risorse finanziarie = disponibili a=20 legislazione vigente.=BB.

CAPO III

Uffici, piante organiche, mobilit=E0 e accessi

Art. 48.

Mobilit=E0 intercompartimentale

1. Dopo l'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, = nel Capo=20 III, e' inserito il seguente:

    =ABArt. 29-bis (Mobilit=E0=20 intercompartimentale). - 1. Al fine di favorire i processi di = mobilit=E0 fra i=20 comparti di contrattazione del personale delle pubbliche = amministrazioni, con=20 decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del = Ministro per=20 la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro = dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza unificata = di cui=20 all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, sentite le=20 Organizzazioni sindacali e' definita, senza nuovi o maggiori oneri per = la=20 finanza pubblica, una tabella di equiparazione fra i livelli di = inquadramento=20 previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di=20 contrattazione.=BB.

Art. 49.

Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo = 30 marzo=20 2001, n. 165

1. Il comma 1 dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, = n. 165,=20 e' sostituito dal seguente: =AB1. Le amministrazioni possono ricoprire = posti=20 vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di = dipendenti=20 appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre = amministrazioni, che=20 facciano domanda di trasferimento. Le amministrazioni devono in ogni = caso=20 rendere pubbliche le disponibilit=E0 dei posti in organico da ricoprire = attraverso=20 passaggio diretto di personale da altre amministrazioni, fissando=20 preventivamente i criteri di scelta. Il trasferimento e' disposto previo = parere=20 favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il=20 personale e' o sar=E0 assegnato sulla base della professionalit=E0 in = possesso del=20 dipendente in relazione al posto ricoperto o da ricoprire.=BB.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 30 del citato decreto legislativo n. = 165 del=20 2001, e' inserito il seguente: =AB1-bis. Fermo restando quanto = previsto al=20 comma 2, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e=20 l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze = e=20 previa intesa con la conferenza unificata, sentite le confederazioni = sindacali=20 rappresentative, sono disposte le misure per agevolare i processi di = mobilit=E0,=20 anche volontaria, per garantire l'esercizio delle funzioni istituzionali = da=20 parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico.=BB.

Art. 50.

Modifica all'articolo 33 del decreto legislativo 30 = marzo=20 2001, n. 165

1. All'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, = dopo il=20 comma 1 e' inserito il seguente: =AB1-bis. La mancata = individuazione da=20 parte del dirigente responsabile delle eccedenze delle unit=E0 di = personale, ai=20 sensi del comma 1, e' valutabile ai fini della responsabilit=E0 per = danno=20 erariale.=BB.

Art. 51.

Territorializzazione delle procedure concorsuali =

1. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al = comma=20 5-ter e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: =ABIl principio = della=20 parit=E0 di condizioni per l'accesso ai pubblici uffici e' garantito, = mediante=20 specifiche disposizioni del bando, con riferimento al luogo di residenza = dei=20 concorrenti, quando tale requisito sia strumentale all'assolvimento di = servizi=20 altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico = risultato.=BB.

Art. 52.

Modifiche all'articolo 53 del decreto legislativo = 30 marzo=20 2001, n. 165

1. All'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, = sono=20 apportate le seguenti modificazioni:

    a) dopo il comma 1, e' inserito il = seguente:

        =AB1-bis. Non = possono essere=20 conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del = personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due = anni=20 cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano = avuto=20 negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di = consulenza=20 con le predette organizzazioni.=BB;

    b) il comma 16-bis e' sostituto dal=20 seguente: =AB16-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri -=20 Dipartimento della funzione pubblica pu=F2 disporre verifiche del = rispetto delle=20 disposizioni del presente articolo e dell' articolo 1, commi 56 e = seguenti,=20 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il tramite dell'Ispettorato = per la=20 funzione pubblica. A tale fine quest'ultimo opera d'intesa con i Servizi = ispettivi di finanza pubblica del Dipartimento della Ragioneria generale = dello=20 Stato.=BB.

CAPO IV

Contrattazione collettiva nazionale e integrativa

Art. 53.

Oggetto, ambito di applicazione e finalit=E0 =

1. Il presente capo reca disposizioni in materia di contrattazione = collettiva=20 e integrativa e di funzionalit=E0 delle amministrazioni pubbliche, al = fine di=20 conseguire, in coerenza con il modello contrattuale sottoscritto dalle = parti=20 sociali, una migliore organizzazione del lavoro e di assicurare il = rispetto=20 della ripartizione tra le materie sottoposte alla legge, nonche', sulla = base di=20 questa, ad atti organizzativi e all'autonoma determinazione dei = dirigenti, e=20 quelle sottoposte alla contrattazione collettiva.

Art. 54.

Modifiche all'articolo 40 del decreto legislativo = 30 marzo=20 2001, n. 165

1. All'articolo 40 del decreto legislativo n. 165 del 2001, i commi = da 1 a 3=20 sono sostituiti dai seguenti:

    =AB1. La contrattazione collettiva determina i = diritti e gli=20 obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, nonche' le = materie=20 relative alle relazioni sindacali. Sono, in particolare, escluse dalla=20 contrattazione collettiva le materie attinenti all'organizzazione degli = uffici,=20 quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell'articolo 9, = quelle=20 afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma = 2, 16 e=20 17, la materia del conferimento e della revoca degli incarichi = dirigenziali,=20 nonche' quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della = legge 23=20 ottobre 1992, n. 421. Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, = alla=20 valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del = trattamento=20 accessorio, della mobilit=E0 e delle progressioni economiche, la = contrattazione=20 collettiva e' consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di=20 legge.

    2. Tramite appositi accordi tra l'ARAN e le = Confederazioni=20 rappresentative, secondo le procedure di cui agli articoli 41, comma 5, = e 47,=20 senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono definiti fino = a un=20 massimo di quattro comparti di contrattazione collettiva nazionale, cui=20 corrispondono non pi=F9 di quattro separate aree per la dirigenza.Una = apposita=20 sezione contrattuale di un'area dirigenziale riguarda la dirigenza del = ruolo=20 sanitario del Servizio sanitario nazionale, per gli effetti di cui = all'articolo=20 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive = modificazioni.=20 Nell'ambito dei comparti di contrattazione possono essere costituite = apposite=20 sezioni contrattuali per specifiche professionalit=E0.

    3. La contrattazione collettiva disciplina, in = coerenza=20 con il settore privato, la struttura contrattuale, i rapporti tra i = diversi=20 livelli e la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi. La = durata=20 viene stabilita in modo che vi sia coincidenza fra la vigenza della = disciplina=20 giuridica e di quella economica.

    3-bis. Le pubbliche amministrazioni = attivano=20 autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto=20 dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli = strumenti=20 di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La=20 contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di = efficienza e=20 produttivit=E0 dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la = qualit=E0 della=20 performance ai sensi dell'articolo 45, comma 3. A tale fine destina al=20 trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale = una=20 quota prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque = denominato Essa=20 si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai = contratti=20 collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che = questi=20 ultimi prevedono; essa pu=F2 avere ambito territoriale e riguardare = pi=F9=20 amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine = delle=20 sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le = parti=20 riassumono le rispettive prerogative e libert=E0 di iniziativa e = decisione.

    3-ter. Al fine di assicurare la = continuit=E0 e il=20 migliore svolgimento della funzione pubblica, qualora non si raggiunga = l'accordo=20 per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, = l'amministrazione=20 interessata pu=F2 provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto = del=20 mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione. Agli atti adottati = unilateralmente si applicano le procedure di controllo di = compatibilit=E0=20 economico-finanziaria previste dall'articolo 40-bis.

    3-quater. La Commissione di cui = all'articolo 13 del=20 decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in = materia di=20 ottimizzazione della produttivit=E0 del lavoro pubblico e di efficienza = e=20 trasparenza delle pubbliche amministrazioni, fornisce, entro il 31 = maggio di=20 ogni anno, all'ARAN una graduatoria di performance delle amministrazioni = statali=20 e degli enti pubblici nazionali. Tale graduatoria raggruppa le singole=20 amministrazioni, per settori, su almeno tre livelli di merito, in = funzione dei=20 risultati di performance ottenuti. La contrattazione nazionale definisce = le=20 modalit=E0 di ripartizione delle risorse per la contrattazione = decentrata tra i=20 diversi livelli di merito assicurando l'invarianza complessiva dei = relativi=20 oneri nel comparto o nell'area di contrattazione.

    3-quinquies. La contrattazione collettiva = nazionale=20 dispone, per le amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 41, le = modalit=E0=20 di utilizzo delle risorse indicate all'articolo 45, comma 3-bis,=20 individuando i criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve = svolgere la=20 contrattazione integrativa. Le regioni, per quanto concerne le proprie=20 amministrazioni, e gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive = alla=20 contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione = nazionale e=20 nei limiti dei parametri di virtuosit=E0 fissati per la spesa di = personale dalle=20 vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio = e del=20 patto di stabilit=E0 e di analoghi strumenti del contenimento della = spesa. Lo=20 stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa = e'=20 correlato all'affettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, = valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e = premi=20 applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto = dagli=20 articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 = marzo 2009,=20 n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivit=E0 del lavoro = pubblico e di=20 efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Le pubbliche=20 amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede = decentrata=20 contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i = limiti=20 risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie = non=20 espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano = oneri non=20 previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di = ciascuna=20 amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di = competenza=20 imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le = clausole sono=20 nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli = articoli=20 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. In caso di accertato = superamento=20 di vincoli finanziari da parte delle sezioni regionali di controllo = della Corte=20 dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero=20 dell'economia e delle finanze e' fatto altres=EC obbligo di recupero = nell'ambito=20 della sessione negoziale successiva. Le disposizioni del presente comma = trovano=20 applicazione a decorrere dai contratti sottoscritti successivamente alla = data di=20 entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della legge 4 = marzo=20 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivit=E0 del = lavoro pubblico=20 e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

    3-sexies. A corredo di ogni contratto = integrativo=20 le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria = ed una=20 relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti = e resi=20 disponibili tramite i rispettivi siti istituzionalidal Ministero = dell'economia e=20 delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. = Tali=20 relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui = all'articolo=20 40-bis, comma 1.=BB.

Art. 55.

Modifica all'articolo 40-bis del decreto = legislativo 30 marzo=20 2001, n. 165

1. L'articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. = 165, e'=20 sostituito dal seguente:

    =ABArt. 40-bis (Controlli in materia di=20 contrattazione integrativa). - 1. Il controllo sulla compatibilit=E0 = dei costi=20 della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e = quelli=20 derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare = riferimento=20 alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla = corresponsione=20 dei trattamenti accessori e' effettuato dal collegio dei revisori dei = conti, dal=20 collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi = organi=20 previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi = derivino=20 costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle=20 amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, = comma=20 3-quinquies, sesto periodo.

    2. Per le amministrazioni statali, anche ad = ordinamento=20 autonomo, nonche' per gli enti pubblici non economici e per gli enti e = le=20 istituzioni di ricerca con organico superiore a duecento unit=E0, i = contratti=20 integrativi sottoscritti, corredati da una apposita relazione=20 tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa certificate dai = competenti=20 organi di controllo previsti dal comma 1, sono trasmessi alla Presidenza = del=20 Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al = Ministero=20 dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale = dello=20 Stato, che, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, ne accertano, = congiuntamente, la compatibilit=E0 economico-finanziaria, ai sensi del = presente=20 articolo e dell'articolo 40, comma 3-quinquies. Decorso tale = termine, che=20 pu=F2 essere sospeso in caso di richiesta di elementi istruttori, la = delegazione=20 di parte pubblica pu=F2 procedere alla stipula del contratto = integrativo. Nel caso=20 in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti riprendono le = trattative.

    3. Le amministrazioni pubbliche di cui = all'articolo 1,=20 comma 2, inviano entro il 31 maggio di ogni anno, specifiche = informazioni sui=20 costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di = controllo=20 interno, al Ministero dell'economia e delle finanze, che predispone, = allo scopo,=20 uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e = con la=20 Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione = pubblica.=20 Tali informazioni sono volte ad accertare, oltre il rispetto dei vincoli = finanziari in ordine sia alla consistenza delle risorse assegnate ai = fondi per=20 la contrattazione integrativa sia all'evoluzione della consistenza dei = fondi e=20 della spesa derivante dai contratti integrativi applicati, anche la = concreta=20 definizione ed applicazione di criteri improntati alla premialit=E0, al=20 riconoscimento del merito ed alla valorizzazione dell'impegno e della = qualit=E0=20 della performanceindividuale, con riguardo ai diversi istituti = finanziati dalla=20 contrattazione integrativa, nonche' a parametri di selettivit=E0, con = particolare=20 riferimento alle progressioni economiche. Le informazioni sono trasmesse = alla=20 Corte dei conti che, ferme restando le ipotesi di responsabilit=E0 = eventualmente=20 ravvisabili le utilizza, unitamente a quelle trasmesse ai sensi del = Titolo V,=20 anche ai fini del referto sul costo del lavoro.

    4. Le amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di = pubblicare in modo permanente sul proprio sito istituzionale, con = modalit=E0 che=20 garantiscano la piena visibilit=E0 e accessibilit=E0 delle informazioni = ai=20 cittadini, i contratti integrativi stipulati con la relazione=20 tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di = controllo=20 di cui al comma 1, nonche' le informazioni trasmesse annualmente ai = sensi del=20 comma 3. La relazione illustrativa, fra l'altro, evidenzia gli effetti = attesi in=20 esito alla sottoscrizione del contratto integrativo in materia di = produttivit=E0=20 ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei = cittadini. Il Dipartimento per la funzione pubblica di intesa con il = Ministero=20 dell'economia e delle finanze e in sede di Conferenza unificata = predispone un=20 modello per la valutazione, da parte dell'utenza, dell'impatto della=20 contrattazione integrativa sul funzionamento dei servizi pubblici, = evidenziando=20 le richieste e le previsioni di interesse per la collettivit=E0. Tale = modello e=20 gli esiti della valutazione vengono pubblicati sul sito istituzionale = delle=20 amministrazioni pubbliche interessate dalla contrattazione = integrativa.

    5. Ai fini dell'articolo 46, comma 4, le pubbliche = amministrazioni sono tenute a trasmettere all'ARAN, per via telematica, = entro=20 cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con l'allegata = relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa e con l'indicazione delle = modalit=E0=20 di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e = pluriennali di bilancio. I predetti testi contrattuali sono altres=EC = trasmessi al=20 CNEL.

    6. Il Dipartimento della funzione pubblica, il=20 Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato presso il Ministero=20 dell'economia e delle finanze e la Corte dei conti possono avvalersi ai = sensi=20 dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di = personale in=20 posizione di fuori ruolo o di comando per l'esercizio delle funzioni di=20 controllo sulla contrattazione integrativa.

    7. In caso di mancato adempimento delle = prescrizioni del=20 presente articolo, oltre alle sanzioni previste dall'articolo 60, comma = 2, e'=20 fatto divieto alle amministrazioni di procedere a qualsiasi adeguamento = delle=20 risorse destinate alla contrattazione integrativa. Gli organi di = controllo=20 previsti dal comma 1 vigilano sulla corretta applicazione delle = disposizioni del=20 presente articolo.=BB.

Art. 56.

Modifica all'articolo 41 del decreto legislativo 30 = marzo=20 2001, n. 165

1. L'articolo 41 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' = sostituito=20 dal seguente:

    =ABArt. 41 (Poteri di indirizzo nei confronti=20 dell'ARAN). - 1. Il potere di indirizzo nei confronti dell'ARAN e le = altre=20 competenze relative alle procedure di contrattazione collettiva = nazionale sono=20 esercitati dalle pubbliche amministrazioni attraverso le proprie istanze = associative o rappresentative, le quali costituiscono comitati di = settore che=20 regolano autonomamente le proprie modalit=E0 di funzionamento e di = deliberazione.=20 In ogni caso, le deliberazioni assunte in materia di indirizzo all'ARAN = o di=20 parere sull'ipotesi di accordo nell'ambito della procedura di = contrattazione=20 collettiva di cui all'articolo 47, si considerano definitive e non = richiedono=20 ratifica da parte delle istanze associative o rappresentative delle = pubbliche=20 amministrazioni del comparto.

    2. E' costituito un comitato di settore = nell'ambito della=20 Conferenza delle Regioni, che esercita, per uno dei comparti di cui = all'articolo=20 40, comma 2, le competenze di cui al comma 1, per le regioni, i relativi = enti=20 dipendenti, e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale; a = tale=20 comitato partecipa un rappresentante del Governo, designato dal Ministro = del=20 lavoro, della salute e delle politiche sociali per le competenze delle=20 amministrazioni del Servizio sanitario nazionale. E' costituito un = comitato di=20 settore nell'ambito dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani = (ANCI),=20 dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Unioncamere che = esercita, per=20 uno dei comparti di cui all'articolo 40, comma 2, le competenze di cui = al comma=20 1, per i dipendenti degli enti locali, delle Camere di commercio e dei = segretari=20 comunali e provinciali.

    3. Per tutte le altre amministrazioni opera come = comitato=20 di settore il Presidente del Consiglio dei Ministri tramite il Ministro = per la=20 pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro=20 dell'economia e finanze. Al fine di assicurare la salvaguardia delle = specificit=E0=20 delle diverse amministrazioni e delle categorie di personale ivi = comprese, gli=20 indirizzi sono emanati per il sistema scolastico, sentito il Ministro=20 dell'istruzione, dell'universit=E0 e della ricerca, nonche', per i = rispettivi=20 ambiti di competenza, sentiti i direttori delle Agenzie fiscali, la = Conferenza=20 dei rettori delle universit=E0 italiane; le istanze rappresentative = promosse dai=20 presidenti degli enti di ricerca e degli enti pubblici non economici ed = il=20 presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

    4. Rappresentati designati dai Comitati di settore = possono=20 assistere l'ARAN nello svolgimento delle trattative. I comitati di = settore=20 possono stipulare con l'ARAN specifici accordi per i reciproci rapporti = in=20 materia di contrattazione e per eventuali attivit=E0 in comune. = Nell'ambito del=20 regolamento di organizzazione dell'ARAN per assicurare il miglior = raccordo tra i=20 Comitati di settore delle Regioni e degli enti locali e l'ARAN, a = ciascun=20 comitato corrisponde una specifica struttura, senza nuovi o maggiori = oneri per=20 la finanza pubblica.

    5. Per la stipulazione degli accordi che = definiscono o=20 modificano i comparti o le aree di contrattazione collettiva di cui = all'articolo=20 40, comma 2, o che regolano istituti comuni a pi=F9 comparti le funzioni = di=20 indirizzo e le altre competenze inerenti alla contrattazione collettiva = sono=20 esercitate collegialmente dai comitati di settore.=BB.

Art. 57.

Modifica all'articolo 45 del decreto legislativo 30 = marzo=20 2001, n. 165

1. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, = n. 165,=20 sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 1, dopo le parole: = =ABfondamentale ed=20 accessorio=BB sono inserite le seguenti: =ABfatto salvo quanto previsto = all'articolo=20 40, commi 3-ter e 3-quater, e all'articolo 47-bis, = comma=20 1,=BB;

    b) il comma 3 e' sostituito dal = seguente:

        =AB3. I contratti = collettivi=20 definiscono, in coerenza con le disposizioni legislative vigenti, = trattamenti=20 economici accessori = collegati:
       =20 a) alla performance=20 individuale;
        b) = alla=20 performance organizzativa con riferimento all'amministrazione nel suo = complesso=20 e alle unit=E0 organizzative o aree di responsabilit=E0 in cui si = articola=20 l'amministrazione;
        = c)=20 all'effettivo svolgimento di attivit=E0 particolarmente disagiate ovvero = pericolose o dannose per la salute.=BB;

   c) dopo il comma 3 e' inserito il = seguente:

        =AB3-bis. Per = premiare il=20 merito e il miglioramento della performance dei dipendenti, ai sensi = delle=20 vigenti disposizioni di legge, sono destinate, compatibilmente con i = vincoli di=20 finanza pubblica, apposite risorse nell'ambito di quelle previste per il = rinnovo=20 del contratto collettivo nazionale di lavoro.=BB.

Art. 58.

Modifiche all'articolo 46 del decreto legislativo = 30 marzo=20 2001, n. 165

1. All'articolo 46 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, = sono=20 apportate le seguenti modificazioni:

    a) i commi da 3 a 7 sono sostituiti dai=20 seguenti:   

        =AB3. L'ARAN cura le = attivit=E0 di=20 studio, monitoraggio e documentazione necessarie all'esercizio della=20 contrattazione collettiva. Predispone a cadenza semestrale, ed invia al = Governo,=20 ai comitati di settore dei comparti regioni e autonomie locali e = sanit=E0 e alle=20 commissioni parlamentari competenti, un rapporto sull'evoluzione delle=20 retribuzioni di fatto dei pubblici dipendenti. A tale fine l'ARAN si = avvale=20 della collaborazione dell'ISTAT per l'acquisizione di informazioni = statistiche e=20 per la formulazione di modelli statistici di rilevazione. L'ARAN si = avvale,=20 altres=EC, della collaborazione del Ministero dell'economia e delle = finanze che=20 garantisce l'accesso ai dati raccolti in sede di predisposizione del = bilancio=20 dello Stato, del conto annuale del personale e del monitoraggio dei = flussi di=20 cassa e relativi agli aspetti riguardanti il costo del lavoro = pubblico.

    4. L'ARAN effettua il monitoraggio = sull'applicazione dei=20 contratti collettivi nazionali e sulla contrattazione collettiva = integrativa e=20 presenta annualmente al Dipartimento della funzione pubblica, al = Ministero=20 dell'economia e delle finanze nonche' ai comitati di settore, un = rapporto in cui=20 verifica l'effettivit=E0 e la congruenza della ripartizione fra le = materie=20 regolate dalla legge, quelle di competenza della contrattazione = nazionale e=20 quelle di competenza dei contratti integrativi nonche' le principali = criticit=E0=20 emerse in sede di contrattazione collettiva nazionale ed = integrativa.

    5. Sono organi dell'ARAN:

        a) il = Presidente;

        b) il Collegio di = indirizzo=20 e controllo.

    6. Il Presidente dell'ARAN e' nominato con decreto = del=20 Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica=20 amministrazione e l'innovazione previo parere della Conferenza = unificata. Il=20 Presidente rappresenta l'agenzia ed e' scelto fra esperti in materia di = economia=20 del lavoro, diritto del lavoro, politiche del personale e strategia = aziendale,=20 anche estranei alla pubblica amministrazione, nel rispetto delle = disposizioni=20 riguardanti le incompatibilit=E0 di cui al comma 7-bis. Il = Presidente dura=20 in carica quattro anni e pu=F2 essere riconfermato per una sola volta. = La carica=20 di Presidente e' incompatibile con qualsiasi altra attivit=E0 = professionale a=20 carattere continuativo, se dipendente pubblico, e' collocato in = aspettativa o in=20 posizione di fuori ruolo secondo l'ordinamento dell'amministrazione di=20 appartenenza.

    7. Il collegio di indirizzo e controllo e' = costituito da=20 quattro componenti scelti tra esperti di riconosciuta competenza in = materia di=20 relazioni sindacali e di gestione del personale, anche estranei alla = pubblica=20 amministrazione e dal presidente dell'Agenzia che lo presiede; due di = essi sono=20 designati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su = proposta,=20 rispettivamente, del Ministro per la pubblica amministrazione e = l'innovazione e=20 del Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri due, = rispettivamente,=20 dall'ANCI e dall'UPI e dalla Conferenza delle Regioni e delle province = autonome.=20 Il collegio coordina la strategia negoziale e ne assicura = l'omogeneit=E0,=20 assumendo la responsabilit=E0 per la contrattazione collettiva e = verificando che=20 le trattative si svolgano in coerenza con le direttive contenute negli = atti di=20 indirizzo. Nell'esercizio delle sue funzioni il collegio delibera a = maggioranza,=20 su proposta del presidente. Il collegio dura in carica quattro anni e i = suoi=20 componenti possono essere riconfermati per una sola volta.=BB;

    b) dopo il comma 7 e' inserito il = seguente:

        =AB7-bis. Non = possono far=20 parte del collegio di indirizzo e controllo ne' ricoprire funzioni di=20 presidente, persone che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche = in=20 partiti politici ovvero che ricoprano o abbiano ricoperto nei cinque = anni=20 precedenti alla nomina cariche in organizzazioni sindacali. = L'incompatibilit=E0 si=20 intende estesa a qualsiasi rapporto di carattere professionale o di = consulenza=20 con le predette organizzazioni sindacali o politiche. L'assenza delle = predette=20 cause di incompatibilit=E0 costituisce presupposto necessario per = l'affidamento=20 degli incarichi dirigenziali nell'agenzia.=BB;

    c) al comma 8, lettera a), il = secondo=20 periodo e' sostituito dal seguente:

        =ABLa misura annua del = contributo=20 individuale e' definita, sentita l'ARAN, con decreto del Ministro = dell'economia=20 e delle finanze, di concerto con il Ministro della pubblica = amministrazione e=20 l'innovazione, d'intesa con la Conferenza unificata ed e' riferita a = ciascun=20 triennio contrattuale; =BB;

    d) al comma 9, la lettera a) e' = sostituita=20 dalla seguente:

        =ABa) per le = amministrazioni=20 dello Stato mediante l'assegnazione di risorse pari all'ammontare dei = contributi=20 che si prevedono dovuti nell'esercizio di riferimento. L'assegnazione e' = effettuata annualmente sulla base della quota definita al comma 8, = lettera=20 a), con la legge annuale di bilancio, con imputazione alla = pertinente=20 unit=E0 previsionale di base dello stato di previsione del ministero = dell'economia=20 e finanze; =BB;

    e) al comma 10, nel quinto periodo, le = parole:=20 =ABquindici giorni=BB sono sostituite dalle seguenti: =ABquarantacinque = giorni=BB e dopo=20 le parole: =ABDipartimento della funzione pubblica=BB sono inserite le = seguenti: =ABe=20 del Ministero dell'economia e delle finanze, adottati d'intesa con la = Conferenza=20 unificata,=BB;

    f) al comma 11, il primo periodo e' = sostituito dal=20 seguente: =ABIl ruolo del personale dipendente dell'ARAN e' definito in = base ai=20 regolamenti di cui al comma 10=BB;

    g) al comma 12:

        1) il primo periodo e' = sostituito=20 dal seguente: =ABL'ARAN pu=F2 altres=EC avvalersi di un contingente di = personale,=20 anche di qualifica dirigenziale, proveniente dalle pubbliche = amministrazioni=20 rappresentate, in posizione di comando o fuori ruolo in base ai = regolamenti di=20 cui al comma 10=BB;

        2) l'ultimo periodo e' = sostituito=20 dal seguente: =ABL'ARAN pu=F2 avvalersi di esperti e collaboratori = esterni con=20 modalit=E0 di rapporto stabilite con i regolamenti adottati ai sensi del = comma 10,=20 nel rispetto dell'articolo 7, commi 6 e seguenti.=BB.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente = decreto=20 si provvede alla nomina dei nuovi organi dell'ARAN di cui all'articolo = 46, comma=20 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal = comma 1.=20 Fino alla nomina dei nuovi organi, e comunque non oltre il termine di = cui al=20 precedente periodo, continuano ad operare gli organi in carica alla data = di=20 entrata in vigore del presente decreto.

Art. 59.

Modifiche all'articolo 47 del decreto legislativo = 30 marzo=20 2001, n. 165

1. L'articolo 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' = sostituito=20 dal seguente:

    =ABArt. 47 (Procedimento di contrattazione=20 collettiva). - 1. Gli indirizzi per la contrattazione collettiva = nazionale=20 sono emanati dai Comitati di settore prima di ogni rinnovo = contrattuale.

    2. Gli atti di indirizzo delle amministrazioni di = cui=20 all'articolo 41, comma 2, emanati dai rispettivi comitati di settore, = sono=20 sottoposti al Governo che, nei successivi venti giorni, pu=F2 esprimere = le sue=20 valutazioni per quanto attiene agli aspetti riguardanti la = compatibilit=E0 con le=20 linee di politica economica e finanziaria nazionale. Trascorso = inutilmente tale=20 termine l'atto di indirizzo pu=F2 essere inviato all'ARAN.

    3. Sono altres=EC inviati appositi atti di = indirizzo=20 all'ARAN in tutti gli altri casi in cui e' richiesta una attivit=E0 = negoziale.=20 L'ARAN informa costantemente i comitati di settore e il Governo sullo=20 svolgimento delle trattative.

    4. L'ipotesi di accordo e' trasmessa dall'ARAN, = corredata=20 dalla prescritta relazione tecnica, ai comitati di settore ed al Governo = entro=20 10 giorni dalla data di sottoscrizione. Per le amministrazioni di cui=20 all'articolo 41, comma 2, il comitato di settore esprime il parere sul = testo=20 contrattuale e sugli oneri finanziari diretti e indiretti a carico dei = bilanci=20 delle amministrazioni interessate.Fino alla data di entrata in vigore = dei=20 decreti di attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, il Consiglio dei = Ministri pu=F2 esprimere osservazioni entro 20 giorni dall'invio del = contratto da=20 parte dell'ARAN. Per le amministrazioni di cui al comma 3 del medesimo = articolo=20 41, il parere e' espresso dal Presidente del Consiglio dei Ministri, = tramite il=20 Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previa = deliberazione=20 del Consiglio dei Ministri.

    5. Acquisito il parere favorevole sull'ipotesi di = accordo,=20 nonche' la verifica da parte delle amministrazioni interessate sulla = copertura=20 degli oneri contrattuali, il giorno successivo l'ARAN trasmette la=20 quantificazione dei costi contrattuali alla Corte dei conti ai fini = della=20 certificazione di compatibilit=E0 con gli strumenti di programmazione e = di=20 bilancio di cui all'articolo 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. = 468, e=20 successive modificazioni. La Corte dei conti certifica l'attendibilit=E0 = dei costi=20 quantificati e la loro compatibilit=E0 con gli strumenti di = programmazione e di=20 bilancio. La Corte dei conti delibera entro quindici giorni dalla = trasmissione=20 della quantificazione dei costi contrattuali, decorsi i quali la = certificazione=20 si intende effettuata positivamente. L'esito della certificazione viene=20 comunicato dalla Corte all'ARAN, al comitato di settore e al Governo. Se = la=20 certificazione e' positiva, il presidente dell'ARAN sottoscrive = definitivamente=20 il contratto collettivo.

    6. La Corte dei conti pu=F2 acquisire elementi = istruttori e=20 valutazioni sul contratto collettivo da parte di tre esperti in materia = di=20 relazioni sindacali e costo del lavoro individuati dal Ministro per la = pubblica=20 amministrazione e l'innovazione, tramite il Capo del Dipartimento della = funzione=20 pubblica di intesa con il Capo del Dipartimento della Ragioneria = generale dello=20 Stato, nell'ambito di un elenco definito di concerto con il Ministro=20 dell'economia e delle finanze. Nel caso delle amministrazioni di cui=20 all'articolo 41, comma 2, la designazione di due esperti viene = effettuata=20 dall'ANCI, dall' UPI e dalla Conferenza delle Regioni e delle province=20 autonome.

    7. In caso di certificazione non positiva della = Corte dei=20 conti le parti contraenti non possono procedere alla sottoscrizione = definitiva=20 dell'ipotesi di accordo. Nella predetta ipotesi, il Presidente = dell'ARAN,=20 d'intesa con il competente comitato di settore, che pu=F2 dettare = indirizzi=20 aggiuntivi, provvede alla riapertura delle trattative ed alla = sottoscrizione di=20 una nuova ipotesi di accordo adeguando i costi contrattuali ai fini = delle=20 certificazioni. In seguito alla sottoscrizione della nuova ipotesi di = accordo si=20 riapre la procedura di certificazione prevista dai commi precedenti. Nel = caso in=20 cui la certificazione non positiva sia limitata a singole clausole = contrattuali=20 l'ipotesi pu=F2 essere sottoscritta definitivamente ferma restando = l'inefficacia=20 delle clausole contrattuali non positivamente certificate.

    8. I contratti e accordi collettivi nazionali, = nonche' le=20 eventuali interpretazioni autentiche sono pubblicati nella Gazzetta=20 Ufficiale della Repubblica italiana oltre che sul sito dell'ARAN e = delle=20 amministrazioni interessate.

    9. Dal computo dei termini previsti dal presente = articolo=20 sono esclusi i giorni considerati festivi per legge, nonche' il = sabato.=BB.

2. Dopo l'articolo 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, = e'=20 inserito il seguente:

    =ABArt. 47-bis (Tutela retributiva per i = dipendenti pubblici.). - 1. Decorsi sessanta giorni dalla data di = entrata in=20 vigore della legge finanziaria che dispone in materia di rinnovi dei = contratti=20 collettivi per il periodo di riferimento, gli incrementi previsti per il = trattamento stipendiale possono essere erogati in via provvisoria previa = deliberazione dei rispettivi comitati di settore, sentite le = organizzazioni=20 sindacali rappresentative. salvo conguaglio all'atto della stipulazione = dei=20 contratti collettivi nazionali di lavoro.

    2. In ogni caso a decorrere dal mese di aprile = dell'anno=20 successivo alla scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro, = qualora=20 lo stesso non sia ancora stato rinnovato e non sia stata disposta = l'erogazione=20 di cui al comma 1, e' riconosciuta ai dipendenti dei rispettivi comparti = di=20 contrattazione, nella misura e con le modalit=E0 stabilite dai contratti = nazionali, e comunque entro i limiti previsti dalla legge finanziaria in = sede di=20 definizione delle risorse contrattuali,una copertura economica che = costituisce=20 un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti = all'atto del=20 rinnovo contrattuale.=BB.

Art. 60.

Modifiche all'articolo 48 del decreto legislativo = 30 marzo=20 2001, n. 165

1. All'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, = sono=20 apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 1, ultimo periodo, le parole: = =AB40,=20 comma 3.=BB sono sostituite dalle seguenti: =AB40, comma 3 = -bis.=BB;

    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: = =AB2. Per=20 le amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 2, nonche' per le = universit=E0=20 italiane, gli enti pubblici non economici e gli enti e le istituzioni di = ricerca, ivi compresi gli enti e le amministrazioni di cui all'articolo = 70,=20 comma 4, gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale = sono=20 determinati a carico dei rispettivi bilanci nel rispetto dell'articolo = 40, comma=20 3-quinquies. Le risorse per gli incrementi retributivi per il = rinnovo=20 dei contratti collettivi nazionali delle amministrazioni regionali, = locali e=20 degli enti del Servizio sanitario nazionale sono definite dal Governo, = nel=20 rispetto dei vincoli di bilancio, del patto di stabilit=E0 e di analoghi = strumenti=20 di contenimento della spesa, previa consultazione con le rispettive=20 rappresentanze istituzionali del sistema delle autonomie.=BB;

    c) il comma 6 e' abrogato.

Art. 61.

Modifica all'articolo 49 del decreto legislativo 30 = marzo=20 2001, n. 165

1. L'articolo 49 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' = sostituito=20 dal seguente:

    =ABArt. 49 (Interpretazione autentica dei = contratti=20 collettivi). - 1. Quando insorgano controversie sull'interpretazione = dei=20 contratti collettivi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano = per=20 definire consensualmente il significato delle clausole controverse.

    2. L'eventuale accordo di interpretazione = autentica,=20 stipulato con le procedure di cui all'articolo 47, sostituisce la = clausola in=20 questione sin dall'inizio della vigenza del contratto. Qualora tale = accordo non=20 comporti oneri aggiuntivi e non vi sia divergenza sulla valutazione = degli=20 stessi, il parere del Presidente del Consiglio dei Ministri e' espresso = tramite=20 il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto = con il=20 Ministro dell'economia e delle finanze.=BB.

Art. 62.

Modifiche all'articolo 52 del decreto legislativo = 30 marzo=20 2001, n. 165

1. All'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il = comma 1=20 e' sostituito dai seguenti: =AB1. Il prestatore di lavoro deve essere = adibito alle=20 mansioni per le quali e' stato assunto o alle mansioni equivalenti = nell'ambito=20 dell'area di inquadramentoovvero a quelle corrispondenti alla qualifica=20 superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle = procedure=20 selettive di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a). = L'esercizio di=20 fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non = ha=20 effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di = incarichi di direzione.

    1-bis. I dipendenti pubblici, con = esclusione dei=20 dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, = conservatori e=20 istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree = funzionali. Le=20 progressioni all'interno della stessa area avvengono secondo principi di = selettivit=E0, in funzione delle qualit=E0 culturali e professionali, = dell'attivit=E0=20 svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di = merito.=20 Le progressioni fra le aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma = restando=20 la possibilit=E0 per l'amministrazione di destinare al personale = interno, in=20 possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, una = riserva=20 di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a = concorso. La=20 valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni = costituisce=20 titolo rilevante ai fini della progressione economica e = dell'attribuzione dei=20 posti riservati nei concorsi per l'accesso all'area superiore.

    1-ter. Per l'accesso alle posizioni = economiche=20 apicali nell'ambito delle aree funzionali e' definita una quota di = accesso nel=20 limite complessivo del 50 per cento da riservare a concorso pubblico = sulla base=20 di un corso concorso bandito dalla Scuola superiore della pubblica=20 amministrazione.=BB.

Art. 63.

Procedimenti negoziali per il personale ad = ordinamento=20 pubblicistico

1. All'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 = gennaio=20 1967, n. 18, al primo comma, le parole: =ABcon cadenza quadriennale per = gli=20 aspetti giuridici e biennale per quelli economici=BB sono sostituite = dalle=20 seguenti: =ABcon cadenza triennale tanto per la parte economica che = normativa=BB.=20 Fermo quanto disposto dal primo periodo, al fine di garantire il = parallelismo=20 temporale della disciplina della carriera diplomatica rispetto a quella = degli=20 altri comparti del settore pubblico, il decreto del Presidente della = Repubblica=20 emanato in riferimento al quadriennio 2008-2011 ha durata limitata al = biennio=20 2008-2009 anche per gli aspetti giuridici.

2. All'articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, il = comma 12=20 e' sostituito dal seguente: =AB12. La disciplina emanata con i decreti = del=20 Presidente della Repubblica di cui al comma 11 ha durata triennale tanto = per la=20 parte economica che normativa, a decorrere dai termini di scadenza = previsti dai=20 precedenti decreti, e conserva efficacia fino alla data di entrata in = vigore dei=20 decreti successivi.=BB.

3. All'articolo 26 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, il = comma 3=20 e' sostituito dal seguente: =AB3. La disciplina emanata con il decreto = di cui al=20 comma 2 ha durata triennale tanto per la parte economica che normativa a = decorrere dal termine di scadenza previsto dal precedente decreto e = conserva=20 efficacia fino alla data di entrata in vigore del decreto = successivo.=BB.

4. All'articolo 34 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, = il comma=20 2 e' sostituito dal seguente: =AB2. Il procedimento negoziale di cui al = comma 1 si=20 conclude con l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica, = la cui=20 disciplina ha durata triennale tanto per la parte economica che = normativa.=BB.

5. All'articolo 80 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, = il comma=20 2 e' sostituito dal seguente: =AB2. Il procedimento negoziale di cui al = comma 1 si=20 conclude con l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica, = la cui=20 disciplina ha durata triennale tanto per la parte economica che = normativa.=BB.

6. Il comma 6 degli articoli 37 e 83 del decreto legislativo 13 = ottobre 2005,=20 n. 217, e' sostituito dal seguente: =AB6. Nel caso in cui la Corte dei = conti, in=20 sede di esercizio del controllo preventivo di legittimit=E0 sul decreto = di cui al=20 comma 5, richieda chiarimenti o elementi integrativi, ai sensi = dell'articolo 3,=20 comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, le controdeduzioni devono = essere=20 trasmesse entro quindici giorni.=BB.

7. All'articolo 20 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, = il comma=20 3 e' sostituito dal seguente: =AB3. La disciplina emanata con il decreto = di cui al=20 comma 2 ha durata triennale tanto per la parte economica che normativa, = a=20 decorrere dal termine di scadenza previsto dal precedente decreto e = conserva=20 efficacia fino alla data di entrata in vigore del decreto = successivo.=BB.

Art. 64.

Modifiche all'articolo 43 del decreto legislativo = 30 marzo=20 2001, n. 165

1. All'articolo 43, comma 5, le parole: =AB40, comma 3=BB sono = sostituite dalle=20 seguenti: =AB40, commi 3-bis e seguenti=BB.

Art. 65.

Adeguamento ed efficacia dei contratti collettivi = vigenti=20

1. Entro il 31 dicembre 2010, le parti adeguano i contratti = collettivi=20 integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto = alle=20 disposizioni riguardanti la definizione degli ambiti riservati, = rispettivamente,=20 alla contrattazione collettiva e alla legge, nonche' a quanto previsto = dalle=20 disposizioni del Titolo III del presente decreto.

2. In caso di mancato adeguamento ai sensi del comma 1, i contratti=20 collettivi integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del = presente=20 decreto cessano la loro efficacia dal 1=B0 gennaio 2011 e non sono = ulteriormente=20 applicabili.

3. In via transitoria, con riferimento al periodo contrattuale = immediatamente=20 successivo a quello in corso, definiti i comparti e le aree di = contrattazione ai=20 sensi degli articoli 40, comma 2, e 41, comma 4, del decreto legislativo = 30=20 marzo 2001, n. 165, come sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 54 = e 56 del=20 presente decreto legislativo, l'ARAN avvia le trattative contrattuali = con le=20 organizzazioni sindacali e le confederazioni rappresentative, ai sensi=20 dell'articolo 43, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, = nei=20 nuovi comparti ed aree di contrattazione collettiva, sulla base dei dati = associativi ed elettorali rilevati per il biennio contrattuale = 2008-2009.=20 Conseguentemente, in deroga all'articolo 42, comma 4, del predetto = decreto=20 legislativo n. 165 del 2001, sono prorogati gli organismi di = rappresentanza del=20 personale anche se le relative elezioni siano state gi=E0 indette. Le = elezioni=20 relative al rinnovo dei predetti organismi di rappresentanza si = svolgeranno, con=20 riferimento ai nuovi comparti di contrattazione, entro il 30 novembre = 2010.

4. Relativamente al comparto regioni e autonomie locali, i termini di = cui ai=20 commi 1 e 2 sono fissati rispettivamente al 31 dicembre 2011 e al 31 = dicembre=20 2012, fermo restando quanto previsto dall'articolo 30, comma 4.

5. Le disposizioni relative alla contrattazione collettiva nazionale = di cui=20 al presente decreto legislativo si applicano dalla tornata successiva a = quella=20 in corso.

Art. 66.

Abrogazioni

1. Sono abrogati:

    a) l'articolo 39, comma 3-ter, della legge = 27=20 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni;

    b) l'articolo 28, comma 2, del decreto = legislativo=20 19 maggio 2000, n. 139;

    c) gli articoli 36, comma 2, e 82, comma 2, = del=20 decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;

    d) l'articolo 22, comma 2, del decreto = legislativo=20 15 febbraio 2006, n. 63;

    e) l'articolo 67, commi da 7 a 12, del=20 decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, = dalla legge=20 6 agosto 2008, n. 133.

2. All'articolo 11, comma 8, del decreto del Presidente della = Repubblica 4=20 dicembre 1997, n. 465, e successive modificazioni, le parole: =AB, sulla = base=20 delle direttive impartite dal Governo all'ARAN, sentite l'ANCI e = l'UPI=BB sono=20 soppresse. E' conseguentemente abrogato l'articolo 23 del decreto = legislativo 29=20 ottobre 1998, n. 387.

3. All'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, = n. 165,=20 il terzo, il quarto ed il quinto periodo sono soppressi. L'Ente = nazionale=20 aviazione civile (ENAC), l'Agenzia spaziale italiana - (ASI), il Centro=20 nazionale per l'informatica per la pubblica amministrazione (CNIPA),=20 l'UNIONCAMERE ed il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro = (CNEL) sono=20 ricollocati nell'ambito dei comparti e aree di contrattazione collettiva = ai=20 sensi dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 = e ad=20 essi si applica interamente il Titolo III del medesimo decreto = legislativo.

CAPO V

Sanzioni disciplinari e responsabilit=E0 dei = dipendenti pubblici=20

Art. 67.

Oggetto e finalit=E0

1. In attuazione dell'articolo 7 della legge 4 marzo 2009, n. 15, le=20 disposizioni del presente Capo recano modifiche in materia di sanzioni=20 disciplinari e responsabilit=E0 dei dipendenti delle amministrazioni = pubbliche in=20 relazione ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, del = decreto=20 legislativo n. 165 del 2001, al fine di potenziare il livello di = efficienza=20 degli uffici pubblici e di contrastare i fenomeni di scarsa = produttivit=E0 ed=20 assenteismo.

2. Resta ferma la devoluzione al giudice ordinario delle controversie = relative al procedimento e alle sanzioni disciplinari, ai sensi = dell'articolo 63=20 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Art. 68.

Ambito di applicazione, codice disciplinare, = procedure di=20 conciliazione

1. L'articolo 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' = sostituito=20 dal seguente:

=ABArt. 55 (Responsabilit=E0, infrazioni e sanzioni, procedure=20 conciliative). - 1. Le disposizioni del presente articolo e di = quelli=20 seguenti, fino all'articolo 55-octies, costituiscono norme = imperative, ai=20 sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del = codice=20 civile, e si applicano ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, = comma 2,=20 alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, = comma=20 2.

    2. Ferma la disciplina in materia di = responsabilit=E0=20 civile, amministrativa, penale e contabile, ai rapporti di lavoro di cui = al=20 comma 1 si applica l'articolo 2106 del codice civile. Salvo quanto = previsto=20 dalle disposizioni del presente Capo, la tipologia delle infrazioni e = delle=20 relative sanzioni e' definita dai contratti collettivi. La pubblicazione = sul=20 sito istituzionale dell'amministrazione del codice disciplinare, recante = l'indicazione delle predette infrazioni e relative sanzioni, equivale a = tutti=20 gli effetti alla sua affissione all'ingresso della sede di lavoro.

    3. La contrattazione collettiva non pu=F2 = istituire=20 procedure di impugnazione dei provvedimenti disciplinari. Resta salva la = facolt=E0=20 di disciplinare mediante i contratti collettivi procedure di = conciliazione non=20 obbligatoria, fuori dei casi per i quali e' prevista la sanzione = disciplinare=20 del licenziamento, da instaurarsi e concludersi entro un termine non = superiore a=20 trenta giorni dalla contestazione dell'addebito e comunque prima=20 dell'irrogazione della sanzione. La sanzione concordemente determinata = all'esito=20 di tali procedure non pu=F2 essere di specie diversa da quella prevista, = dalla=20 legge o dal contratto collettivo, per l'infrazione per la quale si = procede e non=20 e' soggetta ad impugnazione. I termini del procedimento disciplinare = restano=20 sospesi dalla data di apertura della procedura conciliativa e riprendono = a=20 decorrere nel caso di conclusione con esito negativo. Il contratto = collettivo=20 definisce gli atti della procedura conciliativa che ne determinano = l'inizio e la=20 conclusione.

    4. Fermo quanto previsto nell'articolo 21, per le=20 infrazioni disciplinari ascrivibili al dirigente ai sensi degli articoli = 55-bis, comma 7, e 55-sexies, comma 3, si applicano, ove = non=20 diversamente stabilito dal contratto collettivo, le disposizioni di cui = al comma=20 4 del predetto articolo 55-bis, ma le determinazioni conclusive = del=20 procedimento sono adottate dal dirigente generale o titolare di incarico = conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 3.=BB.

Art. 69.

Disposizioni relative al procedimento disciplinare =

1. Dopo l'articolo 55 del decreto legislativo n. 165 del 2001 sono = inseriti i=20 seguenti:

    =ABArt. 55-bis (Forme e termini del = procedimento=20 disciplinare). - 1. Per le infrazioni di minore gravit=E0, per le = quali e'=20 prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale ed = inferiori=20 alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per = pi=F9 di dieci=20 giorni, il procedimento disciplinare, se il responsabile della struttura = ha=20 qualifica dirigenziale, si svolge secondo le disposizioni del comma 2. = Quando il=20 responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque = per le=20 infrazioni punibili con sanzioni pi=F9 gravi di quelle indicate nel = primo periodo,=20 il procedimento disciplinare si svolge secondo le disposizioni del comma = 4. Alle=20 infrazioni per le quali e' previsto il rimprovero verbale si applica la=20 disciplina stabilita dal contratto collettivo.

    2. Il responsabile, con qualifica dirigenziale, = della=20 struttura in cui il dipendente lavora, anche in posizione di comando o = di fuori=20 ruolo, quando ha notizia di comportamenti punibili con taluna delle = sanzioni=20 disciplinari di cui al comma 1, primo periodo, senza indugio e comunque = non=20 oltre venti giorni contesta per iscritto l'addebito al dipendente = medesimo e lo=20 convoca per il contraddittorio a sua difesa, con l'eventuale assistenza = di un=20 procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui = il=20 lavoratore aderisce o conferisce mandato, con un preavviso di almeno = dieci=20 giorni. Entro il termine fissato, il dipendente convocato, se non = intende=20 presentarsi, pu=F2 inviare una memoria scritta o, in caso di grave ed = oggettivo=20 impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del termine per = l'esercizio=20 della sua difesa. Dopo l'espletamento dell'eventuale ulteriore = attivit=E0=20 istruttoria, il responsabile della struttura conclude il procedimento, = con=20 l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro sessanta = giorni=20 dalla contestazione dell'addebito. In caso di differimento superiore a = dieci=20 giorni del termine a difesa, per impedimento del dipendente, il termine = per la=20 conclusione del procedimento e' prorogato in misura corrispondente. Il=20 differimento pu=F2 essere disposto per una sola volta nel corso del = procedimento.=20 La violazione dei termini stabiliti nel presente comma comporta, per=20 l'amministrazione, la decadenza dall'azione disciplinare ovvero, per il=20 dipendente, dall'esercizio del diritto di difesa.

    3. Il responsabile della struttura, se non ha = qualifica=20 dirigenziale ovvero se la sanzione da applicare e' pi=F9 grave di quelle = di cui al=20 comma 1, primo periodo, trasmette gli atti, entro cinque giorni dalla = notizia=20 del fatto, all'ufficio individuato ai sensi del comma 4, dandone = contestuale=20 comunicazione all'interessato.

    4. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio=20 ordinamento, individua l'ufficio competente per i procedimenti = disciplinari ai=20 sensi del comma 1, secondo periodo. Il predetto ufficio contesta = l'addebito al=20 dipendente, lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, istruisce e = conclude=20 il procedimento secondo quanto previsto nel comma 2, ma, se la sanzione = da=20 applicare e' pi=F9 grave di quelle di cui al comma 1, primo periodo, con = applicazione di termini pari al doppio di quelli ivi stabiliti e salva=20 l'eventuale sospensione ai sensi dell'articolo 55-ter. Il termine = per la=20 contestazione dell'addebito decorre dalla data di ricezione degli atti = trasmessi=20 ai sensi del comma 3 ovvero dalla data nella quale l'ufficio ha = altrimenti=20 acquisito notizia dell'infrazione, mentre la decorrenza del termine per = la=20 conclusione del procedimento resta comunque fissata alla data di prima=20 acquisizione della notizia dell'infrazione, anche se avvenuta da parte = del=20 responsabile della struttura in cui il dipendente lavora. La violazione = dei=20 termini di cui al presente comma comporta, per l'amministrazione, la = decadenza=20 dall'azione disciplinare ovvero, per il dipendente, dall'esercizio del = diritto=20 di difesa.

    5. Ogni comunicazione al dipendente, nell'ambito = del=20 procedimento disciplinare, e' effettuata tramite posta elettronica = certificata,=20 nel caso in cui il dipendente dispone di idonea casella di posta, ovvero = tramite=20 consegna a mano. Per le comunicazioni successive alla contestazione=20 dell'addebito, il dipendente pu=F2 indicare, altres=EC, un numero di = fax, di cui=20 egli o il suo procuratore abbia la disponibilit=E0. In alternativa = all'uso della=20 posta elettronica certificata o del fax ed altres=EC della consegna a = mano, le=20 comunicazioni sono effettuate tramite raccomandata postale con ricevuta = di=20 ritorno. Il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del=20 procedimento. E' esclusa l'applicazione di termini diversi o ulteriori = rispetto=20 a quelli stabiliti nel presente articolo.

    6. Nel corso dell'istruttoria, il capo della = struttura o=20 l'ufficio per i procedimenti disciplinari possono acquisire da altre=20 amministrazioni pubbliche informazioni o documenti rilevanti per la = definizione=20 del procedimento. La predetta attivit=E0 istruttoria non determina la = sospensione=20 del procedimento, ne' il differimento dei relativi termini.

    7. Il lavoratore dipendente o il dirigente, = appartenente=20 alla stessa amministrazione pubblica dell'incolpato o ad una diversa, = che,=20 essendo a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio di = informazioni=20 rilevanti per un procedimento disciplinare in corso, rifiuta, senza = giustificato=20 motivo, la collaborazione richiesta dall'autorit=E0 disciplinare = procedente ovvero=20 rende dichiarazioni false o reticenti, e' soggetto all'applicazione, da = parte=20 dell'amministrazione di appartenenza, della sanzione disciplinare della=20 sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, commisurata = alla=20 gravit=E0 dell'illecito contestato al dipendente, fino ad un massimo di = quindici=20 giorni.

    8. In caso di trasferimento del dipendente, a = qualunque=20 titolo, in un'altra amministrazione pubblica, il procedimento = disciplinare e'=20 avviato o concluso o la sanzione e' applicata presso quest'ultima. In = tali casi=20 i termini per la contestazione dell'addebito o per la conclusione del=20 procedimento, se ancora pendenti, sono interrotti e riprendono a = decorrere alla=20 data del trasferimento.

    9. In caso di dimissioni del dipendente, se per=20 l'infrazione commessa e' prevista la sanzione del licenziamento o se = comunque e'=20 stata disposta la sospensione cautelare dal servizio, il procedimento=20 disciplinare ha egualmente corso secondo le disposizioni del presente = articolo e=20 le determinazioni conclusive sono assunte ai fini degli effetti = giuridici non=20 preclusi dalla cessazione del rapporto di lavoro.

    Art. 55-ter (Rapporti fra procedimento=20 disciplinare e procedimento penale). - 1. Il procedimento = disciplinare, che=20 abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali = procede=20 l'autorit=E0 giudiziaria, e' proseguito e concluso anche in pendenza del = procedimento penale. Per le infrazioni di minore gravit=E0, di cui = all'articolo=20 55-bis, comma 1, primo periodo, non e' ammessa la sospensione del = procedimento. Per le infrazioni di maggiore gravit=E0, di cui = all'articolo=20 55-bis, comma 1, secondo periodo, l'ufficio competente, nei casi = di=20 particolare complessit=E0 dell'accertamento del fatto addebitato al = dipendente e=20 quando all'esito dell'istruttoria non dispone di elementi sufficienti a = motivare=20 l'irrogazione della sanzione, pu=F2 sospendere il procedimento = disciplinare fino=20 al termine di quello penale, salva la possibilit=E0 di adottare la = sospensione o=20 altri strumenti cautelari nei confronti del dipendente.

    2. Se il procedimento disciplinare, non sospeso, = si=20 conclude con l'irrogazione di una sanzione e, successivamente, il = procedimento=20 penale viene definito con una sentenza irrevocabile di assoluzione che = riconosce=20 che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce = illecito=20 penale o che il dipendente medesimo non lo ha commesso, l'autorit=E0 = competente,=20 ad istanza di parte da proporsi entro il termine di decadenza di sei = mesi=20 dall'irrevocabilit=E0 della pronuncia penale, riapre il procedimento = disciplinare=20 per modificarne o confermarne l'atto conclusivo in relazione all'esito = del=20 giudizio penale.

    3. Se il procedimento disciplinare si conclude con = l'archiviazione ed il processo penale con una sentenza irrevocabile di = condanna,=20 l'autorit=E0 competente riapre il procedimento disciplinare per adeguare = le=20 determinazioni conclusive all'esito del giudizio penale. Il procedimento = disciplinare e' riaperto, altres=EC, se dalla sentenza irrevocabile di = condanna=20 risulta che il fatto addebitabile al dipendente in sede disciplinare = comporta la=20 sanzione del licenziamento, mentre ne e' stata applicata una diversa. 4. = Nei=20 casi di cui ai commi 1, 2 e 3 il procedimento disciplinare e', = rispettivamente,=20 ripreso o riaperto entro sessanta giorni dalla comunicazione della = sentenza=20 all'amministrazione di appartenenza del lavoratore ovvero dalla = presentazione=20 dell'istanza di riapertura ed e' concluso entro centottanta giorni dalla = ripresa=20 o dalla riapertura. La ripresa o la riapertura avvengono mediante il = rinnovo=20 della contestazione dell'addebito da parte dell'autorit=E0 disciplinare = competente=20 ed il procedimento prosegue secondo quanto previsto nell'articolo=20 55-bis. Ai fini delle determinazioni conclusive, l'autorit=E0 = procedente,=20 nel procedimento disciplinare ripreso o riaperto, applica le = disposizioni=20 dell'articolo 653, commi 1 ed 1-bis, del codice di procedura = penale.

    Art. 55-quater (Licenziamento = disciplinare).=20 - 1. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per = giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto = collettivo,=20 si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei = seguenti=20 casi:

        a) falsa attestazione = della=20 presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento = della=20 presenza o con altre modalit=E0 fraudolente, ovvero giustificazione = dell'assenza=20 dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta = falsamente=20 uno stato di malattia;

        b) assenza priva di = valida=20 giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, = superiore a tre=20 nell'arco di un biennio o comunque per pi=F9 di sette giorni nel corso = degli=20 ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di = assenza=20 ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione;

        c) ingiustificato = rifiuto del=20 trasferimento disposto dall'amministrazione per motivate esigenze di=20 servizio;

        d) falsit=E0 documentali = o=20 dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del = rapporto di=20 lavoro ovvero di progressioni di carriera;

        e) reiterazione = nell'ambiente di=20 lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose = o=20 comunque lesive dell'onore e della dignit=E0 personale altrui;

        f) condanna penale=20 definitiva, in relazione alla quale e' prevista l'interdizione perpetua = dai=20 pubblici uffici ovvero l'estinzione, comunque denominata, del rapporto = di=20 lavoro.

    2. Il licenziamento in sede disciplinare e' = disposto,=20 altres=EC, nel caso di prestazione lavorativa, riferibile ad un arco = temporale non=20 inferiore al biennio, per la quale l'amministrazione di appartenenza = formula, ai=20 sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la = valutazione=20 del personale delle amministrazioni pubbliche, una valutazione di = insufficiente=20 rendimento e questo e' dovuto alla reiterata violazione degli obblighi=20 concernenti la prestazione stessa, stabiliti da norme legislative o=20 regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e = provvedimenti=20 dell'amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento di = cui=20 all'articolo 54.

    3. Nei casi di cui al comma 1, lettere = a),=20 d), e) ed f), il licenziamento e' senza=20 preavviso.

    Art. 55-quinquies (False attestazioni o=20 certificazioni). - 1. Fermo quanto previsto dal codice penale, il = lavoratore=20 dipendente di una pubblica amministrazione che attesta falsamente la = propria=20 presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento = della=20 presenza o con altre modalit=E0 fraudolente, ovvero giustifica l'assenza = dal=20 servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente = attestante uno=20 stato di malattia e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con = la=20 multa da euro 400 ad euro 1.600. La medesima pena si applica al medico e = a=20 chiunque altro concorre nella commissione del delitto.

    2. Nei casi di cui al comma 1, il lavoratore, = ferme la=20 responsabilit=E0 penale e disciplinare e le relative sanzioni, e' = obbligato a=20 risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo = di=20 retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata = prestazione,=20 nonche' il danno all'immagine subiti dall'amministrazione.

    3. La sentenza definitiva di condanna o di = applicazione=20 della pena per il delitto di cui al comma 1 comporta, per il medico, la = sanzione=20 disciplinare della radiazione dall'albo ed altres=EC, se dipendente di = una=20 struttura sanitaria pubblica o se convenzionato con il servizio = sanitario=20 nazionale, il licenziamento per giusta causa o la decadenza dalla = convenzione.=20 Le medesime sanzioni disciplinari si applicano se il medico, in = relazione=20 all'assenza dal servizio, rilascia certificazioni che attestano dati = clinici non=20 direttamente constatati ne' oggettivamente documentati.

    Art. 55-sexies (Responsabilit=E0 = disciplinare per=20 condotte pregiudizievoli per l'amministrazione e limitazione della=20 responsabilit=E0 per l'esercizio dell'azione disciplinare). - 1. La = condanna=20 della pubblica amministrazione al risarcimento del danno derivante dalla = violazione, da parte del lavoratore dipendente, degli obblighi = concernenti la=20 prestazione lavorativa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, = dal=20 contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti = dell'amministrazione=20 di appartenenza o dai codici di comportamento di cui all'articolo 54, = comporta=20 l'applicazione nei suoi confronti, ove gi=E0 non ricorrano i presupposti = per=20 l'applicazione di un'altra sanzione disciplinare, della sospensione dal = servizio=20 con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un = massimo=20 di tre mesi, in proporzione all'entit=E0 del risarcimento.

    2. Fuori dei casi previsti nel comma 1, il = lavoratore,=20 quando cagiona grave danno al normale funzionamento dell'ufficio di=20 appartenenza, per inefficienza o incompetenza professionale accertate=20 dall'amministrazione ai sensi delle disposizioni legislative e = contrattuali=20 concernenti la valutazione del personale delle amministrazioni = pubbliche, e'=20 collocato in disponibilit=E0, all'esito del procedimento disciplinare = che accerta=20 tale responsabilit=E0, e si applicano nei suoi confronti le disposizioni = di cui=20 all'articolo 33, comma 8, e all'articolo 34, commi 1, 2, 3 e 4. Il = provvedimento=20 che definisce il giudizio disciplinare stabilisce le mansioni e la = qualifica per=20 le quali pu=F2 avvenire l'eventuale ricollocamento. Durante il periodo = nel quale=20 e' collocato in disponibilit=E0, il lavoratore non ha diritto di = percepire aumenti=20 retributivi sopravvenuti.

    3. Il mancato esercizio o la decadenza dell'azione = disciplinare, dovuti all'omissione o al ritardo, senza giustificato = motivo,=20 degli atti del procedimento disciplinare o a valutazioni = sull'insussistenza=20 dell'illecito disciplinare irragionevoli o manifestamente infondate, in=20 relazione a condotte aventi oggettiva e palese rilevanza disciplinare, = comporta,=20 per i soggetti responsabili aventi qualifica dirigenziale, = l'applicazione della=20 sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione = della=20 retribuzione in proporzione alla gravit=E0 dell'infrazione non = perseguita, fino ad=20 un massimo di tre mesi in relazione alle infrazioni sanzionabili con il=20 licenziamento, ed altres=EC la mancata attribuzione della retribuzione = di=20 risultato per un importo pari a quello spettante per il doppio del = periodo della=20 durata della sospensione. Ai soggetti non aventi qualifica dirigenziale = si=20 applica la predetta sanzione della sospensione dal servizio con = privazione della=20 retribuzione, ove non diversamente stabilito dal contratto = collettivo.

    4. La responsabilit=E0 civile eventualmente = configurabile a=20 carico del dirigente in relazione a profili di illiceit=E0 nelle = determinazioni=20 concernenti lo svolgimento del procedimento disciplinare e' limitata, in = conformit=E0 ai principi generali, ai casi di dolo o colpa grave.

    Art. 55-septies (Controlli sulle = assenze). -=20 1. Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo = superiore a=20 dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia = nell'anno=20 solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante = certificazione=20 medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico=20 convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

    2. In tutti i casi di assenza per malattia la=20 certificazione medica e' inviata per via telematica, direttamente dal = medico o=20 dalla struttura sanitaria che la rilascia, all'Istituto nazionale della=20 previdenza sociale, secondo le modalit=E0 stabilite per la trasmissione = telematica=20 dei certificati medici nel settore privato dalla normativa vigente, e in = particolare dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri = previsto=20 dall'articolo 50, comma 5-bis, del decreto-legge 30 settembre = 2003, n.=20 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. = 326,=20 introdotto dall'articolo 1, comma 810, della legge 27 dicembre 2006, n. = 296, e=20 dal predetto Istituto e' immediatamente inoltrata, con le medesime = modalit=E0,=20 all'amministrazione interessata.

    3. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, = gli enti=20 del servizio sanitario nazionale e le altre amministrazioni interessate = svolgono=20 le attivit=E0 di cui al comma 2 con le risorse finanziarie, strumentali = e umane=20 disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a = carico della=20 finanza pubblica.

    4. L'inosservanza degli obblighi di trasmissione = per via=20 telematica della certificazione medica concernente assenze di lavoratori = per=20 malattia di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare e, in caso = di=20 reiterazione, comporta l'applicazione della sanzione del licenziamento = ovvero,=20 per i medici in rapporto convenzionale con le aziende sanitarie locali, = della=20 decadenza dalla convenzione, in modo inderogabile dai contratti o = accordi=20 collettivi.

    5. L'Amministrazione dispone il controllo in = ordine alla=20 sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di = un solo=20 giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative. Le fasce = orarie=20 di reperibilit=E0 del lavoratore, entro le quali devono essere = effettuate le=20 visite mediche di controllo, sono stabilite con decreto del Ministro per = la=20 pubblica amministrazione e l'innovazione.

    6. Il responsabile della struttura in cui il = dipendente=20 lavora nonche' il dirigente eventualmente preposto all'amministrazione = generale=20 del personale, secondo le rispettive competenze, curano l'osservanza = delle=20 disposizioni del presente articolo, in particolare al fine di prevenire = o=20 contrastare, nell'interesse della funzionalit=E0 dell'ufficio, le = condotte=20 assenteistiche. Si applicano, al riguardo, le disposizioni degli = articoli 21 e=20 55-sexies, comma 3.

    Art. 55-octies (Permanente inidoneit=E0=20 psicofisica). - 1. Nel caso di accertata permanente inidoneit=E0 = psicofisica=20 al servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di cui = all'articolo=20 2, comma 2, l'amministrazione pu=F2 risolvere il rapporto di lavoro. Con = regolamento da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera = b),=20 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati, per il personale = delle=20 amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonche' degli = enti=20 pubblici non economici:

        a) la procedura da = adottare=20 per la verifica dell'idoneit=E0 al servizio, anche ad iniziativa=20 dell'Amministrazione;

        b) la possibilit=E0 per=20 l'amministrazione, nei casi di pericolo per l'incolumit=E0 del = dipendente=20 interessato nonche' per la sicurezza degli altri dipendenti e degli = utenti, di=20 adottare provvedimenti di sospensione cautelare dal servizio, in attesa=20 dell'effettuazione della visita di idoneit=E0, nonche' nel caso di = mancata=20 presentazione del dipendente alla visita di idoneit=E0, in assenza di = giustificato=20 motivo;

        c) gli effetti sul = trattamento=20 giuridico ed economico della sospensione di cui alla lettera b), = nonche'=20 il contenuto e gli effetti dei provvedimenti definitivi adottati=20 dall'amministrazione in seguito all'effettuazione della visita di = idoneit=E0;

        d) la possibilit=E0, per = l'amministrazione, di risolvere il rapporto di lavoro nel caso di = reiterato=20 rifiuto, da parte del dipendente, di sottoporsi alla visita di = idoneit=E0.

    Art. 55-novies (Identificazione del = personale a=20 contatto con il pubblico). - 1. I dipendenti delle amministrazioni = pubbliche=20 che svolgono attivit=E0 a contatto con il pubblico sono tenuti a rendere = conoscibile il proprio nominativo mediante l'uso di cartellini = identificativi o=20 di targhe da apporre presso la postazione di lavoro.

    2. Dall'obbligo di cui al comma 1 e' escluso il = personale=20 individuato da ciascuna amministrazione sulla base di categorie = determinate, in=20 relazione ai compiti ad esse attribuiti, mediante uno o pi=F9 decreti = del=20 Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la pubblica=20 amministrazione e l'innovazione, su proposta del Ministro competente = ovvero, in=20 relazione al personale delle amministrazioni pubbliche non statali, = previa=20 intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le = regioni=20 e le province autonome di Trento e di Bolzano o di Conferenza = Stato-citt=E0 ed=20 autonomie locali.=BB.

Art. 70.

Comunicazione della sentenza

1. Dopo l'articolo 154-bis del decreto legislativo 28 luglio = 1989, n.=20 271, e' inserito il seguente: =ABArt. 154-ter (Comunicazione = della=20 sentenza). - 1. La cancelleria del giudice che ha pronunciato = sentenza=20 penale nei confronti di un lavoratore dipendente di un'amministrazione = pubblica=20 ne comunica il dispositivo all'amministrazione di appartenenza e, su = richiesta=20 di questa, trasmette copia integrale del provvedimento. La comunicazione = e la=20 trasmissione sono effettuate con modalit=E0 telematiche, ai sensi del = decreto=20 legislativo 7 marzo 2005, n. 82, entro trenta giorni dalla data del = deposito.=BB.=20

Art. 71.

Ampliamento dei poteri ispettivi

1. All'articolo 60 del decreto legislativo n. 165 del 2001, il comma = 6 e'=20 sostituito dal seguente:

    =AB6. Presso la Presidenza del Consiglio dei = Ministri -=20 Dipartimento della funzione pubblica e' istituito l'Ispettorato per la = funzione=20 pubblica, che opera alle dirette dipendenze del Ministro delegato. = L'Ispettorato=20 vigila e svolge verifiche sulla conformit=E0 dell'azione amministrativa = ai=20 principi di imparzialit=E0 e buon andamento, sull'efficacia della sua = attivit=E0 con=20 particolare riferimento alle riforme volte alla semplificazione delle = procedure,=20 sul corretto conferimento degli incarichi, sull'esercizio dei poteri=20 disciplinari, sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di = controllo=20 dei costi, dei rendimenti, dei risultati, di verifica dei carichi di = lavoro.=20 Collabora alle verifiche ispettive di cui al comma 5. Nell'ambito delle = proprie=20 verifiche, l'Ispettorato pu=F2 avvalersi della Guardia di Finanza che = opera=20 nell'esercizio dei poteri ad essa attribuiti dalle leggi vigenti. Per le = predette finalit=E0 l'Ispettorato si avvale altres=EC di un numero = complessivo di=20 dieci funzionari scelti tra esperti del Ministero dell'economia e delle = finanze,=20 del Ministero dell'interno, o comunque tra il personale di altre = amministrazioni=20 pubbliche, in posizione di comando o fuori ruolo, per il quale si = applicano=20 l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e = l'articolo 56,=20 comma 7, del Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli = impiegati civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della = Repubblica=20 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni. Per l'esercizio delle = funzioni ispettive connesse, in particolare, al corretto conferimento = degli=20 incarichi e ai rapporti di collaborazione, svolte anche d'intesa con il=20 Ministero dell'economia e delle finanze, l'Ispettorato si avvale dei = dati=20 comunicati dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica = ai=20 sensi dell'articolo 53. L'Ispettorato, inoltre, al fine di corrispondere = a=20 segnalazioni da parte di cittadini o pubblici dipendenti circa presunte=20 irregolarit=E0, ritardi o inadempienze delle amministrazioni di cui = all'articolo=20 1, comma 2, pu=F2 richiedere chiarimenti e riscontri in relazione ai = quali=20 l'amministrazione interessata ha l'obbligo di rispondere, anche per via=20 telematica, entro quindici giorni. A conclusione degli accertamenti, gli = esiti=20 delle verifiche svolte dall'ispettorato costituiscono obbligo di = valutazione, ai=20 fini dell'individuazione delle responsabilit=E0 e delle eventuali = sanzioni=20 disciplinari di cui all'articolo 55, per l'amministrazione medesima. Gli = ispettori, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno piena autonomia = funzionale=20 ed hanno l'obbligo, ove ne ricorrano le condizioni, di denunciare alla = Procura=20 generale della Corte dei conti le irregolarit=E0 riscontrate.=BB.

Art. 72.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

    a) articolo 71, commi 2 e 3, del = decreto-legge 25=20 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto = 2008,=20 n. 133;

    b) articoli da 502 a 507 del decreto = legislativo 16=20 aprile 1994, n. 297;

    c) l'articolo 56 del decreto legislativo = 30 marzo=20 2001, n. 165.

2. All'articolo 5, comma 4, della legge 27 marzo 2001, n. 97, le = parole: =AB,=20 salvi termini diversi previsti dai contratti collettivi nazionali di = lavoro,=BB=20 sono soppresse.

Art. 73.

Norme transitorie

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto non e' = ammessa, a=20 pena di nullit=E0, l'impugnazione di sanzioni disciplinari dinanzi ai = collegi=20 arbitrali di disciplina. I procedimenti di impugnazione di sanzioni = disciplinari=20 pendenti dinanzi ai predetti collegi alla data di entrata in vigore del = presente=20 decreto sono definiti, a pena di nullit=E0 degli atti, entro il termine = di=20 sessanta giorni decorrente dalla predetta data.

2. L'obbligo di esposizione di cartellini o targhe identificativi, = previsto=20 dall'articolo 55-novies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. = 165,=20 introdotto dall'articolo 69 del presente decreto, decorre dal = novantesimo giorno=20 successivo all'entrata in vigore del presente decreto.

3. Le disposizioni di legge, non incompatibili con quelle del = presente=20 decreto, concernenti singole amministrazioni e recanti fattispecie = sanzionatorie=20 specificamente concernenti i rapporti di lavoro del personale di cui=20 all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,=20 continuano ad essere applicabili fino al primo rinnovo del contratto = collettivo=20 di settore successivo alla data di entrata in vigore del presente = decreto.

TITOLO V

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 74.

Ambito di applicazione

1. Gli articoli 11, commi 1 e 3, da 28 a 30, da 33 a 36, 54, 57, 61, = 62,=20 comma 1, 64, 65, 66, 68, 69 e 73, commi 1 e 3, rientrano nella potest=E0 = legislativa esclusiva esercitata dallo Stato, ai sensi dell'articolo = 117,=20 secondo comma, lettere l) ed m), della Costituzione.

2. Gli articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9, 15, comma 1, 17, comma 2, 18, = 23,=20 commi 1 e 2, 24, commi 1 e 2, 25, 26, 27, comma 1, e l'articolo 62, = commi=20 1-bis e 1-ter recano norme di diretta attuazione = dell'articolo 97=20 della Costituzione e costituiscono principi generali dell'ordinamento ai = quali=20 si adeguano le regioni e gli enti locali, anche con riferimento agli = enti del=20 Servizio sanitario nazionale, negli ambiti di rispettiva competenza.

3. Con uno o pi=F9 decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri = sono=20 determinati, in attuazione dell'articolo 2, comma 5, della legge 4 marzo = 2009,=20 n.15, limiti e modalit=E0 di applicazione delle disposizioni, anche = inderogabili,=20 del presente decreto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche = con=20 riferimento alla definizione del comparto autonomo di contrattazione = collettiva,=20 in considerazione della peculiarit=E0 del relativo ordinamento, che = discende dagli=20 articoli 92 e 95 della Costituzione. Fino alla data di entrata in vigore = di=20 ciascuno di tali decreti, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri = continua ad=20 applicarsi la normativa previgente.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto = con il=20 Ministro dell'istruzione, dell'universit=E0 e della ricerca e con il = Ministro=20 dell'economia e delle finanze, sono determinati i limiti e le modalit=E0 = di=20 applicazione delle diposizioni dei Titoli II e III del presente decreto = al=20 personale docente della scuola e delle istituzioni di alta formazione = artistica=20 e musicale, nonche' ai tecnologi e ai ricercatori degli enti di ricerca. = Resta=20 comunque esclusa la costituzione degli Organismi di cui all'articolo 14=20 nell'ambito del sistema scolastico e delle istituzioni di alta = formazione=20 artistica e musicale.

5. Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano nei=20 confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di = Trento e=20 di Bolzano compatibilmente con le attribuzioni previste dagli statuti e = dalle=20 relative norme di attuazione.